Vai al contenuto

Imposta di soggiorno 3 min di lettura

Imposta di soggiorno. CGT i grado rimini n. 247/2023. Legittimo il recupero dell’imposta di soggiorno applicando i dati della questura (alloggiati web)

Rimane incontestato e incontestabile il dato relativo ai pernottamenti in possesso del Ministero dell'Interno. Per legge, gli operatori del settore alberghiero devono obbligatoriamente fornire i dati corrispondenti ai pernottamenti nelle loro strutture per ragioni di Pubblica Sicurezza.

Rimane incontestato e incontestabile il dato relativo ai pernottamenti in possesso del Ministero dell'Interno. Per legge, gli operatori del settore alberghiero devono obbligatoriamente fornire i dati corrispondenti ai pernottamenti nelle loro strutture per ragioni di Pubblica Sicurezza. Di tali dati, in forma anonima e aggregata, le Amministrazioni locali che hanno istituito l'Imposta di Soggiorno possono fare uso per verificare l'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'Imposta e recuperare eventuali irregolarità.

Nel caso sottoposto alla Corte, il Comune di Rimini ha notificato l’Avviso di accertamento per l’anno 2021 per omesso pagamento dell’imposta di soggiorno relativamente alle presenze dichiarate parzialmente dal gestore rispetto ai dati trasmessi dal Ministero dell'Interno, al quale la ricorrente aveva comunicato il numero dei pernottamenti, in conformità alle disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza. A seguito di osservazioni e produzione di documenti sui casi di esenzione o esclusione, il Comune rettificava il precedente avviso di accertamento.

Tuttavia, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso in quanto fondato su mere presunzioni inidonee a sostenere l'accertamento. L'Amministrazione si sarebbe limitata ad eseguire un calcolo "postumo" a ritroso, partendo dal dato fornito dal Ministero dell'Interno. La riduzione delle presenze veniva contestata in quanto non si era tenuto conto di tutte le ipotesi di esenzione, evidenziando che il Comune si era limitato ad operare una semplice differenza tra i dati forniti dal Ministero e quelli forniti dalla ricorrente, oberandola di un onere che la stessa non era in grado di sostenere in ragione del tempo trascorso e della circostanza che per le comunicazioni di P.S. non viene rilasciata alcuna ricevuta. 

Conclude la CGT che rimane incontestato e incontestabile il dato relativo ai pernottamenti in possesso del Ministero dell'Interno. Poiché il dato in possesso dell'Amministrazione Statale è finalizzato a scopi diversi da quelle locali, per queste è necessario scorporare dalle presenze comunicate dall'operatore al Ministero dell'Interno da quelle che non comportano il pagamento dell'imposta, in ragione di particolari situazioni o per determinate categorie di soggetti. In base ai dati in possesso ed eseguite le necessarie verifiche, l'Amministrazione Comunale - ricorrendone gli obiettivi presupposti - procede al recupero. 

In tema di esenzioni ovvero di benefici ovvero di trattamenti più favorevoli accordati al contribuente, su questo ricade l'onere dirimente di darne prova, anche in virtù del generale principio previsto dall'art. 2697 Codice Civile. 

L'osservazione della Società ricorrente in ordine alla difficoltà di provare tutte le situazioni di esenzione in ragione del tempo trascorso o del difficile reperimento della documentazione necessaria risulta inammissibile. Il pagamento richiesto - nel 2022 - riguardava l'Imposta di Soggiorno relativa all'anno 2021, arco temporale che non può certo definirsi risalente e per il quale, con la normale diligenza che ci si attende da un operatore del settore alberghiero, non dovrebbero sorgere problemi di conservazione documentale. Infondata, inoltre, risulta l'osservazione della Società ricorrente sull'onere che incomberebbe sull'Amministrazione Comunale di verificare autonomamente le posizioni che danno origine ad esenzione. 

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.