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Tribunale di treviso s. 277/2025. Il nuovo canone antenne del comma 831bis ( 800 euro) trova applicazione a partire dall’annualità 2022 e alle convenzioni sottoscritte dopo il 1-01-2022

In base ai principi generali, ed il particolare quello di cui all’art. 11 Preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, gli effetti innovativi della norma si producono certamente con riferimento ai rapporti giuridici sorti successivamente alla sua entrata in vigore.

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE Spa (INWIT) ha proposto opposizione ex art. 32 d.lgs 150/2011 avverso l’ “avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 9 del 23.11.2022”  ricevuto via PEC il 25.11.2022 da parte di Abaco Spa, nella affermata qualità di Concessionario per il Comune di ______________, avente ad oggetto il pagamento di € 12.964,18 a titolo di canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, come da allegata tabella occupazioni.

Il ricorrente ritiene illegittima ogni pretesa dell’Ente che si discosti dalla tariffa espressamente prevista per il settore delle comunicazioni elettroniche dall’art. 1/831bis L. 160/2019 (inserito dall’art. 40/5 DL 77/2021 convertito con L. 108/2021), che ha inteso garantire agli operatori di telecomunicazioni un accesso vantaggioso ed agevolato alle aree degli Enti pubblici prevendendo per “ogni impianto insistente sul territorio di ciascun Ente” un canone non superiore ad € 800,00 annui, con esclusione di ogni e qualsiasi altra forma di corrispettivo.

Il concessionario ha ribadito l’inapplicabilità alla fattispecie oggetto di causa della previsione di cui al comma 831bis dell’art. 1 della L. 160/2019, come chiarito dalla nota IFEL del 12.12.2022, da riferire comunque ai canoni pattiziamente stabiliti dopo il 1.01.2022, essendo ivi previsto un termine di pagamento annuale (30.04) successivo alla data di entrata in vigore della stessa nel 2021 (31.07).

Il Tribunale ritiene che il comma 831bis dell’art. 1 L. 160/2019 – entrato in vigore il 31.07.2021 – trova applicazione a partire dall’annualità 2022 e si applica solamente alle convenzioni sottoscritte dopo il 1.01.2022; infatti, il pagamento del canone ivi previsto (nella misura massima di € 800,00 per ogni impianto, con esclusione di ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto) deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, sicché la norma non può trovare applicazione che con riferimento alle nuove convenzioni sottoscritte a partire dall’anno relativo al primo termine utile per l’adempimento (30.04.2022)

Le convenzioni-contratto oggetto di causa sono tuttavia antecedenti a tale data e sono altresì antecedenti all’entrata in vigore della modifica apportata dall’art. 8bis del DL 135/2018 all’art. 12/3 del d.lgs 33/2016 (di attuazione della Direttiva 2014/61/UE), che – nell’interpretazione dell’art. 93 d.lgs 259/2003 – ha previsto che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possano essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 93, “restando quindi escluso ogni lato tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”; 

In base ai principi generali, ed il particolare quello di cui all’art. 11 Preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, gli effetti innovativi della norma si producono certamente con riferimento ai rapporti giuridici sorti successivamente alla sua entrata in vigore; 

In definitiva, nel caso di specie, si afferma la legittimità della pretesa del Concessionario nei confronti di INWIT, essendo stato espressamente previsto dal Regolamento CUP per l’anno 2021, all’art. 25/4 che “per i contratti di concessione in essere al 1° gennaio 2021, stipulati con gli operatori dei servizi di telefonia e relativi alle antenne presenti nel territorio comunale, si applicheranno i coefficienti e le relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale, individuate per ciascun operatore e valide fino allo scadere delle singole concessioni”.

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