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ARERA deliberazione 29 luglio 2025, n. 355/2025/r/rif. Testo unico bonus rifiuti (tubr)

Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO.

https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/355-25


Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO.

La deliberazione definisce le modalità operativa per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, in attuazione dell’art. 57 bis, comma 2, del dl 124/2019 e successivo DPCM 21 gennaio 2025, n. 24.

L’Allegato A della nuova delibera approva il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

Il TUBR si compone di 18 articoli e disciplina:

  • le modalità di comunicazione dei dati: dall’INPS all’Autorità, per il tramite del SII; tra l’Autorità, gli enti erogatori e i GTRU territorialmente competenti, per il tramite di SGAte, e tra questi ultimi e CSEA, anche per il tramite di SGAte, nonché le modalità di comunicazione dei dati dagli enti erogatori a INPS, per il tramite di SGAte, in caso di utenti minorenni;
  • le modalità di individuazione degli enti erogatori e dei GTRU territorialmente competenti;
  • le condizioni di ammissione, le modalità di riconoscimento, di quantificazione ed erogazione del bonus sociale agli aventi diritto;
  • gli obblighi informativi degli enti erogatori e degli altri soggetti coinvolti nel meccanismo di quantificazione ed erogazione dell’agevolazione;
  • gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell’Autorità.

Gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti

Entro il termine di cui al precedente comma, gli enti erogatori designano, tramite SGAte e in coerenza con quanto comunicato all’ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.

I GTRU territorialmente competenti di cui al precedente comma 5.2 sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 28 febbraio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

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