Agenzia delle entrate – riscossione. Condizioni del riaffidamento in carico
L’ADER ha pubblicato le Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi da parte degli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Dlgs n. 110/2024.
L’ADER ha pubblicato le Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi da parte degli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Dlgs n. 110/2024.
L’Agenzia ha pubblicato uno dei provvedimenti previsti dalla riforma contenuta nel d. lgs 110/2024 in merito ai carichi affidati dal 1° gennaio 2025 nel momento in cui saranno oggetto di discarico automatico (dopo cinque anni) oppure di restituzione anticipata.
L’adesione a tali condizioni determina:
- in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime. L’azione di recupero viene esercitata esclusivamente a seguito: a) delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
- in caso di discarico anticipato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l’Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all’Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire. La mancata o incompleta individuazione e comunicazione, da parte dell’Ente, degli specifici beni del debitore da aggredire non consente di dare corso all’esecuzione del servizio.
L’Ente si impegna a:
- cooperare con l’Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l’efficiente esecuzione del servizio affidato;
- comunicare all’Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d’intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
- assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all’Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all’espletamento dell’attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l’Agenzia non darà corso all’esecuzione del servizio.
Per le condizioni economiche si rinvia all’articolo 17 del d. lgs 112/99 (si tratta delle condizioni di servizio praticate ordinariamente).
L’adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato: riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all’allegato 1 e del provvedimento adottato dall’Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l’adozione dei propri atti.
Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.
TERMINI: ENTRO 12 MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLE CONDIZIONI (8 AGOSTO)
DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 recante Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali». (GU n.184 del 9-8-2025).
DECRETO ECONOMIA. NOVITÀ CANONE UNICO
Il dl 95/2025, all’articolo 19 bis, modifica il comma 817 dell’art. 1 della L. 160/2019 relativo al canone unico patrimoniale
Art. 19 bis Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019
All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «la possibilita' di» sono inserite le seguenti: «rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di».
Commento della NOTA ANCI
Rivalutazione del Canone unico patrimoniale (Art. 19 bis)
La norma, approvata in Commissione Bilancio del Senato, accoglie parzialmente una richiesta avanzata dell’ANCI fin dall’istituzione del canone unico patrimoniale, ovvero la facoltà di adeguamento delle tariffe del CUP in base all’indice ISTAT, come peraltro già previsto sia per il canone cavi e condutture che per il canone per le antenne telefoniche, di cui ai commi 831 e 831-bis, legge 160/2019. Sono infatti note le difficoltà dell’attuale dispositivo che prevedeva la “parità di gettito” rispetto ai precedenti prelievi e, al tempo stesso la facoltà di modificare le tariffe, anche considerando la costante e naturale modifica della base imponibile, che varia in base alle esigenze del territorio e delle attività produttive ed edilizie. La norma costituisce un rimedio parziale alle problematiche riscontrate in quanto indica la facoltà di rivalutare il canone “annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente”, anziché fissare una base di riferimento al livello dell’indice ISTAT dell’anno precedente l’entrata in vigore del CUP (2020 o 2019).
Il testo coordinato della norma è il seguente:
“817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.”

