Tribunale di tempio pausania del 20 ottobre 2025. Il canone unico pubblicitario spetta sempre al comune
La controversia riguarda impianti pubblicitari installati fuori dal centro abitato, su strade di competenza della Provincia e dell’ANAS, che avevano già rilasciato le necessarie autorizzazioni.
La controversia riguarda gli impianti pubblicitari oggetto di avviso di accertamento, installati su tratti stradali che ricadevano fuori del centro abitato del Comune, di proprietà e pertinenza della Provincia e dell’ANAS s.p.a., i quali avevano rilasciato le prescritte autorizzazioni.
Poiché gli impianti pubblicitari ricadevano su tratti stradali che non erano di proprietà e pertinenza del Comune, l’opponente contestava anche la legittimazione dell’ente a richiedere, a titolo di canone pubblicitario, il pagamento delle somme di cui all’avviso di accertamento.
L’organo giudicante raggiunge due conclusioni importanti:
- La disciplina della L. 160/2019 indica non solo che lo strumento dell’avviso di accertamento è utilizzabile anche per il recupero delle entrate aventi natura patrimoniale, quale appunto è il canone unico patrimoniale (CUP) istituito dalla medesima legge, ma anche che detti avvisi possono essere emessi direttamente dai soggetti di cui all’articolo 52 comma 5 lettera b) del D. L.vo n. 446 del 1997, tra i quali è pacificamente ricompresa l’opposta, nella sua qualità di concessionaria per il Comune di Olbia della gestione del Canone Unico Patrimoniale, avente capitale interamente pubblico poiché partecipata al 100% dal Comune stesso.
- Sulla titolarità del canone, ritiene il Tribunale, consapevole della sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, che il canone introdotto dalla l. n. 160 del 2019, nel sostituire i plurimi differenti titoli di prelievo esistenti, non abbia affatto inteso concentrare in un unico soggetto la titolarità del diritto a riscuotere il canone unico patrimoniale. Ciò in considerazione del fatto che detto canone è costituito da componenti aventi natura e presupposti diversi, ovvero, come in precedenza ricordato, a) quello relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e dello spazio sotto e sovra stanti il suolo pubblico, e b) quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Ne consegue che, anche a seguito dell’istituzione del canone unico patrimoniale (CUP), spetterà alla Provincia ed all’ANAS s.p.a. la legittimazione a riscuotere la componente riferita all’occupazione di suolo pubblico, mentre spetterà al Comune la legittimazione a riscuotere la componente del canone riferita alla diffusione dei messaggi pubblicitari, dovendosi ritenere che la sola ipotesi di occupazione con impianti pubblicitari di suolo comunale sia soggetta esclusivamente all’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche di quello per l’occupazione di suolo pubblico, in applicazione del principio di assorbimento stabilito dal comma 820 della l. n. 160 del 2019. Le considerazioni che precedono consentono inoltre di escludere che, nella fattispecie, la duplicazione del prelievo abbia condotto alla violazione del divieto di doppia imposizione (v. in tal senso Trib. Novara, n. 482 del 2024; Trib. Milano, n. 8844 del 2024; Trib. Macerata, n. 1040 del 2024; Trib. Udine, n. 352 del 2024, Trib. Novara, n. 126 del 2025, Trib. Mantova, n. 584 del 2025, Trib. Livorno, n. 274 del 2025, Trib. Chieti, n. 283 del 2025).


