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Tribunale di siena s. 253/2025. Freccia direzionale “poste” paga il canone pubblicitario

Il cartello freccia direzionale “Posta + logo” deve considerarsi una forma indiretta di pubblicità (si ricorda che nel cartello vi era la dicitura “posta” con accanto il logo) e deve, pertanto, scontare la relativa imposta comunale sulla pubblicità.

Il cartello freccia direzionale “Posta + logo” deve considerarsi una forma indiretta di pubblicità (si ricorda che nel cartello vi era la dicitura “posta” con accanto il logo) e deve, pertanto, scontare la relativa imposta comunale sulla pubblicità.

Le frecce direzionali monofacciali debbono essere assoggettate ad imposta di pubblicità, in quanto non esplicano solo il fine di indicare la direzione da percorrere per raggiungere l’ufficio postale, ma richiamano anche il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell’impresa, che è elemento strettamente connesso alla commercializzazione e alla funzione di collettore di clientela.

La freccia bifacciale che riporta la scritta "ufficio postale", certamente può potenzialmente incrementare e dare impulso ad una nuova domanda di mercato, in quanto presso "l'ufficio postale" si "vendono" plurimi servizi, oltre a prodotti finanziari, beni che devono trovare collocazione sul mercato e la freccia direzionale è proprio strumentale a questo scopo ( in tal senso è pure la copiosa giurisprudenza di merito citata dall’appellante: vedi per tutte CGT di II grado della Toscana, Sez. 1 sent n. 859/2023). Inoltre, il servizio postale “tradizionale”, quello in relazione al quale si qualificava l’attività delle come “servizio pubblico” di primario rilievo, è solo uno dei tanti oggi offerti e, ormai, neppure in regime di monopolio come un tempo.

Dunque, seppure le frecce in questione non abbiano quale funzione primaria quella reclamistica o propagandistica, possiedono comunque una oggettiva idoneità pubblicitaria, non essendo la finalità di agevolare la circolazione stradale incompatibile con la funzione pubblicitaria del cartello indicatore.

In tale contesto, la freccia direzionale diviene, pertanto, mezzo pubblicitario che indica l’ubicazione di un ufficio che, oltre a curare la corrispondenza, opera su mercati diversificati. Diversamente, si determinerebbe un’alterazione della concorrenza in favore di uno dei soggetti che operano in tali mercati.

La sentenza condivide quanto affermato dal Tribunale di Padova, sentenza n. 1309 del 2023, su una questione del tutto similare: “In relazione alla nozione di messaggio pubblicitario, può essere utilizzato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla normativa precedente, in base al quale i segnali di indicazione elencati all’art. 39, lett. c), del codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria (così Cass. 11.04.2014, n. 8616)”.

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