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Tribunale di rovigo sez. i sentenza del 22/11/2024. Il gestore del servizio idrico versa il canone previsto per le utenze di rete

La sentenza del Tribunale di Rovigo analizza le disposizioni in materia di esenzione che vengono frequentemente invocate dai gestori dei servizi di rete idrica, soprattutto se società pubbliche.

La sentenza del Tribunale di Rovigo analizza le disposizioni in materia di esenzione che vengono frequentemente invocate dai gestori dei servizi di rete idrica, soprattutto se società pubbliche. Nel caso di specie il gestore è una società pubblica veneta che serve 107 comuni nelle  province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia. 

Il ricorrente si oppone all’avviso di accertamento esecutivo che mirava al recupero del canone previsto per i servizi di rete anche in regime COSAP,  e ripreso anche dalla disciplina della Legge 160/2019 (CUP), tant’è che la decisione del giudice si fonda proprio su quest’ultima norma.

Le norme in questione, prevedono che 

Sono esenti dal canone:

  • a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  • d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; 

L’analisi del Tribunale si fonda sulle conclusioni già raggiunte per il servizio del gas ritenendo che non è gratuita la devoluzione di un impianto che già era di proprietà dell’ente, trattandosi di mera restituzione, sicché gratuita potrebbe essere, a rigore, solo la consegna di un aliquid novi, vuoi in natura, vuoi in punto di nuovo valore incorporato in un bene preesistente, motivo per cui tale gratuità verrà meno nel momento in cui essa venga compensata in denaro, anche allorquando ciò non comporti la realizzazione di un profitto.

In definitiva, si ritiene che la presenza di un corrispettivo da corrispondere al gestore uscente faccia venir meno la gratuità, almeno in parte, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione eccepita. Il motivo di opposizione va dunque ritenuto infondato.

Sull’invocata esenzione ai sensi della lettera a) del comma 833: “Come chiarito dalla Suprema Corte, “In materia di TOSAP, l'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 non può essere applicata in favore della società partecipata dal Comune, quand'anche operante come società “in house providing", ostandovi il carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria; ferma la spettanza dell'esenzione, a norma della successiva lett. e), qualora sia stato stabilito -all'atto della concessione o dopo- che l'impianto di pubblico servizio resti gratuitamente devoluto al Comune.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25300 del 25/10/2017). 

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