Tribunale di prato s. 235/2025. Dovuto il COSAP per la posa di cavi telefonici
Il Tribunale di Prato conferma la legittimità dell’ingiunzione di pagamento per consistente importo dovuto a titolo di COSAP per occupazione suolo pubblico, per l’esecuzione di lavori di posa di cavi telefonici e per l’installazione di armadi stradali con relative paline di alimentazione.
Il Tribunale di Prato conferma la legittimità dell’ingiunzione di pagamento per consistente importo dovuto a titolo di COSAP per occupazione suolo pubblico, per l’esecuzione di lavori di posa di cavi telefonici e per l’installazione di armadi stradali con relative paline di alimentazione.
La difesa evidenziava che la norma prevedeva una esenzione solo relativamente agli “innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi” mentre, quanto richiesto con la ingiunzione, è relativo al suolo occupato in modo temporaneo per l’installazione dei cantieri necessari per l’effettuazione di installazione o manutenzione dei suddetti impianti. L’ esenzione si riferisce espressamente all’uso di sottosuolo mediante allacci (occupazioni permanenti di sottosuolo per allaccio di condutture generali funzionali alla consegna ed erogazione del servizio), che non è oggetto della richiesta opposta.
Nel caso di specie il canone richiesto inerisce solo ad occupazioni temporanee della viabilità pubblica effettuate per l’esecuzione di interventi sulla rete, per le quali non sussiste invece nessuna ipotesi di esenzione.
Secondo il Tribunale, la normativa invocata dalla attrice è univocamente riferita alle occupazioni permanenti effettuate mediante la collocazione, su suolo e sottosuolo pubblico, di impianti e infrastrutture funzionali all’erogazione del servizio, e non, invece, alle operazioni, meramente temporanee, eseguite mediante cantieri mobili per interventi sulla rete.
Il canone inevaso non appare calcolato in maniera incongrua: ai sensi dell’art. 20 comma 6 lett. a) la misura dell’occupazione è determinata dalla seguente formula: “lunghezza dello scavo per larghezza dello scavo” su cui ex art 23 I co deve essere applicato un coefficiente che, nel caso in esame, appare essere stato calcolato secondo una misura forfettaria (1,5 sulla superficie dello scavo) che appare idonea a dare concreta eco della effettiva occupazione correlata alle autorizzazioni rilasciate.


