Tribunale di pescara s.153/2026. Soggette al CUP anche le aree gravate da servitù di pubblico passaggio
Il Comune richiede a un esercente il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per il 2023 su un’area di 49 mq occupata da un dehor, applicando anche una sanzione per mancanza di concessione.
La controversia riguarda un dehor per il quale il Comune (tramite il concessionario della riscossione) chiede il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per il 2023, calcolato su 49 mq e con sanzione per occupazione abusiva, in assenza di una concessione valida. L’esercente si oppone, sostenendo (tra l’altro) che una parte significativa dell’area (32,48 mq) non sarebbe suolo pubblico ma proprietà privata condominiale e, quindi, non dovrebbe rilevare ai fini del canone.
Il Tribunale statuisce che non basta invocare la proprietà privata per sottrarre un’area al CUP: se l’area privata è stabilmente adibita al passaggio della collettività, si configura una servitù di uso pubblico (la cd. dicatio ad patriam). Il proprietario, con un comportamento continuativo, ha messo a disposizione della collettività quello spazio; di fatto, è come se quell’area “funzionasse” da marciapiede.
Il CUP si applica anche sulle aree private gravate da uso pubblico, come confermato dal Regolamento comunale sul canone che inquadra proprio i casi di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
In ogni caso la disposizione di cui all’art. 1 comma 819 della L.160/2019, che descrive come soggette al canone unico patrimoniale le “aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile degli enti”, è da leggersi in senso ampio, ricomprendendo come soggette al cup anche quelle aree aperte e fruite al pubblico, pur private, quali solo possono essere i marciapiedi, come nel caso di specie. Ed ecco allora che l’istituto della dicatio ad patriam trova ratio e presupposto nel Regolamento, ma anche nella legislazione vigente. Vale rilevare che l’art. 825 cc dispone che le aree private gravate da servitù pubblica sono soggette alla stessa disciplina delle aree demaniali, con attrazione dell’area privata soggetta ad uso pubblico nella sfera di applicazione della normativa delle aree demaniali ed appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali. Cosicché il legittimamente ha mantenuto nel Regolamento vigente l’assoggettabilità al canone unico patrimoniale alle aree private assoggettate a servitù pubblica.


