Canone unico pubblicità. Tribunale di macerata. S. 902/2023. Il canone pubblicità e occupazione è unico solo se dovuti al medesimo ente
La regola stabilita dal comma 820 della legge 160/2019, secondo la quale “…L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma” trova applicazione solamente nel caso in cui entrambi i canoni siano dovuti al medesimo Ente. Diversamente, la regola normativa entrerebbe in contrasto interno insanabile con la previsione dell' invarianza di bilancio.
La regola stabilita dal comma 820 della legge 160/2019, secondo la quale “…L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma” trova applicazione solamente nel caso in cui entrambi i canoni siano dovuti al medesimo Ente. Diversamente, la regola normativa entrerebbe in contrasto interno insanabile con la previsione dell' invarianza di bilancio.
Nella sentenza del Tribunale di Macerata si conferma la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità dell’avviso di pagamento per somme dovute a titolo di canone, in quanto trattasi di atti contenenti la quantificazione di mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, privi di qualsiasi valenza provvedimentale, anche in applicazione dell’ art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in tema di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi. Ciò, coerentemente con l’orientamento espresso in sede di legittimità per il quale “le controversie relative ai canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l’obbligo di pagamento di un canone per l’utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria” (Cfr. Cass. n. 2552/2018; Cass. n. 21950/2015; Cass. n. 28161/2008).
Il ricorrente contesta la legittimazione del Comune per essere state apposte le istallazioni pubblicitarie in questione su strada di proprietà della Provincia di Macerata o dell ’ANAS, ed in alcuni casi anche al di fuori dell’ area urbana. Gli unici soggetti legittimati alla richiesta relativa all’uso di suolo pubblico sarebbero solo i proprietari della strada. Ritiene inoltre l’opponente che in caso di diversa interpretazione (tale cioè da legittimare sia il proprietario della strada che l’Ente territoriale entro il quale viene posta la installazione pubblicitaria) si cadrebbe nella duplicazione del canone.
Il giudice conclude che la richiamata disciplina legislativa (l. 160/2019, Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020) ha inteso sostituire le varie imposte / canoni relativi alla pubblicità fissa (ICP, CIMP, COSAP, TOSAP, canone di autorizzazione di cui all’art. 127 CdS) con un unico canone cui ha attribuito qualifica di “patrimoniale”, ma ha anche espressamente previsto al comma 817 che “… Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: evidente quindi che ciascuno degli Enti che in precedenza riceveva “canoni e tributi” sostituiti dal CUP deve continuare a ricevere i medesimi importi, fatta salva la modifica delle tariffe. E cioè, se in precedenza l’istallazione pubblicitaria era assoggettata a diversi tributi o canoni in favore di diverse amministrazioni (Enti), il plurimo assoggettamento non muta, ma a mutare è esclusivamente la istituzione di un unico canone che includa tutti quelli dovuti al singolo Ente.


