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Canone unico 6 min di lettura

Tribunale di ivrea s. 948/2025. Canone pubblicitario sempre dovuto solo al comune

Articolata sentenza del Tribunale di Ivrea spiega le ragioni della spettanza del canone unico pubblicitario solo al comune (e non alla provincia), confermando le conclusioni del giudice di pace in merito all’avviso di accertamento relativo all’esposizione sulla strada provinciale di “cartello bifacciale” al di fuori del centro abitato.

Articolata sentenza del Tribunale di Ivrea spiega le ragioni della spettanza del canone unico pubblicitario solo al comune (e non alla provincia), confermando le conclusioni del giudice di pace in merito all’avviso di accertamento relativo all’esposizione sulla strada provinciale di “cartello bifacciale” al di fuori del centro abitato.

I punti salienti della decisione:
Come osservato da Trib. Novara, sent. 126/2025 in causa RG 1416/2023, dalla normativa sopra riportata, emerge che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ha dichiaratamente sostituito la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal Capo II, artt. da 38 a 57 d.lgs. 507/1993; il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall’art. 63, d.lgs. 446/1997; l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), disciplinata dal Capo I, artt. da 1 a 37, d.lgs. 507/1993; il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), disciplinato dall’art. 62, d.lgs. 446/1997; il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, cod. str. (d.lgs. 285/1992), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il CUP si fonda su due differenti presupposti: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, sia su beni privati.

Risulta determinante che il presupposto dell’applicazione del canone continui a essere duplice, nella descrizione della fattispecie. Ne discende che il canone mantiene duplicità di fondamento, con conseguente possibile duplicazione di soggetto titolato alla percezione.

Le disposizioni in esame, infatti, nulla precisano rispetto alla titolarità attiva del rapporto che, pertanto, va ricavata dall’afferenza all’ente del presupposto di applicazione.

Il canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico si fonda inequivocabilmente sulla proprietà del suolo occupato e, dunque, è dovuto alla provincia (o città metropolitana) o al comune, a seconda che si tratti di strada provinciale (meglio di strada provinciale posta al di fuori dei centri abitati o all’interno di centro abitato, se situato in comune avente meno di 10.000 abitanti) o di strada posta all’interno di centri abitati ricompresi in comuni aventi più di 10.000 abitanti.

Il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, invece, incide su bene da ritenersi, in ogni caso, di pertinenza comunale.

Il presupposto in esame, dunque, per quanto legato all’utilizzo di un bene pubblico, prescinde integralmente dalla proprietà della strada: lo scenario urbano è bene di natura differente, che non coincide con lo spazio soprastante il suolo, ma coinvolge, in modo complesso, quanto visivamente è percepibile in ciascuna parte di un certo territorio di riferimento.

Tale bene non può che essere individuato nella titolarità del comune, che è l’ente territoriale minimo e più prossimo rispetto alle persone che risiedono nei suoi confini e che godono, in ultima analisi, dello scenario urbano modificato dalla diffusione del messaggio pubblicitario.

Una conferma testuale si ricava dalla previsione (comma 819 lett. b) per cui il canone spetta anche per la diffusione mediante impianti installati su beni privati, “laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”: in tal caso, è la visibilità dal territorio comunale (che, necessariamente, è anche parte del territorio di una provincia o di una città metropolitana) a determinare la debenza del canone, evidentemente in favore del ….. in questione; nonché dall’ulteriore previsione per cui il canone è dovuto anche in caso di diffusione mediante impianti installati “all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (comma 819 lett. b), sebbene transitino attraverso territori facenti parte, necessariamente, al contempo di un comune e di una provincia o città metropolitana (con l’ulteriore necessità di stabilire, in tal caso, a quale dei comuni in questione spetti la percezione del canone: cfr. comma 825).

A ulteriore riprova, si osserva che il comma 821 prevede l’adozione, da parte di comuni, province e città metropolitane, di regolamenti volti a disciplinare il canone in questione: ebbene, nell’elencazione delle materie da inserirsi nelle previsioni regolamentari, la disciplina degli impianti pubblicitari è riferita unicamente all’ente comunale, considerato che la norma prevede che i regolamenti si occupino (lettera b) dell’“individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie”; (lettera c) dei “criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune”; (lettera d) della “superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio”.

Deve anche evidenziarsi che la normativa in esame non pone alcuna correlazione soggettiva fra il rilascio dell’autorizzazione e la percezione del canone, nel senso che quest’ultima spetterebbe all’ente che abbia precedentemente autorizzato l’impianto.

Infatti, il comma 835 stabilisce le modalità di riscossione del canone e instaura un collegamento fra debenza e richiesta di rilascio dell’atto abilitativo da parte dell’ente, nel senso che la richiesta determina già l’insorgenza del rapporto: ma nulla dice in ordine alla soggettività attiva dello stesso.

Rispetto agli impianti pubblicitari su strada, l’autorizzazione – peraltro rilasciata solo per alcuni impianti dalla provincia o dalla città metropolitana, e per altri impianti da Anas, in quanto da collocarsi su strade statali: il che, già di per sé, dimostra che nessuna corrispondenza è instaurabile fra autorizzazione e canone, che può essere preteso solo da comuni, province e città metropolitane – è prevista dal codice della strada (art. 23 d. lgs. 285/1992 e artt. 47 ss. d.P.R. 495/1992) ed è volta a garantire essenzialmente la sicurezza nella circolazione, mediante il divieto di installazioni che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, o possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, anche mediante abbagliamento, o possano distrarne l’attenzione, o, ancora, costituiscano ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide; nonché la correttezza del messaggio propalato, vietato se violento, sessista o discriminatorio, alla luce del vigente comma 4bis, introdotto dal d.l. 121/2021, verosimilmente in considerazione della estrema diffusione degli impianti pubblicitari posti su sede stradale.

Connessa a tale autorizzazione è l’autorizzazione all’uso del suolo pubblico e con tale provvedimento viene altresì determinata la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze (art. 27, commi 5, 6 7 e 8 cod. str.).

Nel solo caso di impianti posti sulla sede stradale o sulle relative pertinenze, il canone è conglobato in una somma unitaria se si tratta di strada comunale (compresa in centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti), così come è conglobato in caso di impianti pubblicitari posti sul territorio comunale, ma non su strada.

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