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Tribunale di Firenze s. 2123/2025. Canone di occupazione dovuto anche se la concessione non è stata ritirata.

La questione affrontata dal giudice amministrativo riguarda la pretesa di pagamento del canone di occupazione verso un operatore economico che riteneva di non dover versare l’importo richiesto, per non aver dato corso all’occupazione a causa del fatto che l’appalto non ebbe alcun seguito per una serie di “congiunture organizzative” sfavorevoli.

La questione affrontata dal giudice amministrativo riguarda la pretesa di pagamento del canone di occupazione verso un operatore economico che riteneva di non dover versare l’importo richiesto, per non aver dato corso all’occupazione a causa del fatto che l’appalto non ebbe alcun seguito per una serie di “congiunture organizzative” sfavorevoli.

Il Comune ritiene che, anche laddove il titolo non venga materialmente ritirato, permane l’obbligo del versamento del canone; ha inoltre rilevato che è possibile rinunciare alla concessione inserendo la relativa istanza nel Portale.

Il giudice evidenzia che la concessione è un provvedimento volto a consentire a che il bene demaniale venga sottratto all’uso pubblico ordinario al fine di essere utilizzato esclusivamente dal soggetto privato che ne abbia fatto istanza. Con la concessione si crea un vero e proprio diritto di utilizzare un bene pubblico demaniale, accordato dalla Pubblica Amministrazione competente (proprietaria del bene), dietro il versamento di un canone periodico e con il rischio di impresa gravante sul concessionario.

L’obbligazione di pagamento del canone sorge ipso jure, per il solo fatto che un soggetto abbia chiesto di utilizzare il suolo pubblico (salva rinuncia tempestiva che nel caso di specie non è stata manifestata). Attualmente la Legge n. 160 del 2019 (art. 1, commi da 816 e 836) ha previsto, a partire dal 2021, l’istituzione da parte dei Comuni di un nuovo canone denominato CUP (canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) in sostituzione del canone COSAP e del CIP (Canone Iniziative Pubblicitarie), non mutandone la natura giuridica. Pertanto, in applicazione della predetta norma regolamentare, ancorché l’occupazione non si sia concretata.

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