Tribunale di bolzano s. 431/2024. Il canone per i servizi di rete è dovuto dagli operatori di telefonia fissa per l’occupazione mediata
Confermato l’avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell’art. 1 della l. 160/2019 per il recupero del canone dovuto da Vodafone sui servizi di rete di telefonia fissa, ai sensi del comma 831 della medesima legge.
Confermato l’avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell’art. 1 della l. 160/2019 per il recupero del canone dovuto da Vodafone sui servizi di rete di telefonia fissa, ai sensi del comma 831 della medesima legge.
Secondo il ricorrente, per quanto attiene al difetto di legittimazione passiva, relativamente alla rete fissa non sarebbe titolare né di un impianto e/o infrastruttura, né di una concessione per l’occupazione nel territorio comunale, qualità queste ultime che spetterebbero esclusivamente alla TIM – Telecom Italia s.p.a. Il soggetto obbligato a corrispondere il canone sarebbe unicamente il titolare della concessione dell’infrastruttura, dal momento che si applicherebbe, nel caso di specie, l’art 5, comma 14- quinques d.l. n. 156/2021, a norma del quale “il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture” nelle ipotesi in cui vi sia una separazione netta tra quest’ultimo (TIM s.p.a.) ed il titolare del contratto di vendita (Vodafone s.p.a.).
Secondo il concessionario della riscossione, la separazione dell’art. 5, comma 14-quinquies d.l. n. 146/2021 avrebbe l’effetto di escludere l’obbligazione di pagamento del soggetto passivo in via mediata solo nei settori della distribuzione del gas e dell’energia elettrica, e non già per il settore della telefonia e trasmissione dati, nel quale, non solo per espressa volontà normativa nazionale, ma anche per volontà comunitaria, deve esistere, come in effetti esiste, una condivisione delle infrastrutture e delle reti.
Il Tribunale ritiene che la titolarità passiva del rapporto obbligatorio (legittimazione passiva) sottostante all’avviso di accertamento spetta alla Vodafone Italia s.p.a. L’art. 1, comma 831 legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 178/2020, sancisce che “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.” In base al dettato normativo vigente, quindi, obbligati al pagamento del canone sono sia il titolare dell’infrastruttura sia il c.d. soggetto passivo in via mediata, al quale, dunque, gli enti locali possono rivolgersi per la riscossione del canone. (…) Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente e dalla giurisprudenza da essa citata, nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti. Dalle stesse spiegazioni fornite dalla opponente, anche in forma grafica, nel proprio atto introduttivo emerge come sia la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere, quindi, una compresenza di più operatori, che utilizzano la stessa rete del concessionario che, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor. In verità, il concetto della “separazione” di cui sopra pare applicarsi a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell’energia elettrica. In tali settori, infatti, la normativa di riferimento (v. l’art. 21 d.lgs 23.05.2000, n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d.lgs. 18.06.2007 n. 73, conv. in legge n. 125, 03.08.2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli. Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società, ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società, per poi raggiungere l'utente finale. Orbene, è proprio in ipotesi del genere che appare chiara la ratio di escludere nei relativi settori la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del CUP per occupazione del suolo pubblico.


