Tribunale di Bari s. 832/2025. Canone di occupazione sempre dovuto dalle imprese edili che lavorano per enti pubblici
Pagano il canone unico le imprese edili che occupano per realizzare lavori per conto di soggetti pubblici.
Pagano il canone unico le imprese edili che occupano per realizzare lavori per conto di soggetti pubblici. La controversia è relativa all’occupazione di suolo pubblico realizzata per il restauro di un fabbricato dell’Università.
L’organo giudicante evidenzia con specifico riferimento al canone unico di cui all’art. 1, commi 816 e ss., della L. 160/2019 (che, al pari del COSAP, non ha natura tributaria), le norme di agevolazione o esenzione costituiscano una deroga sostanziale al principio generale posto dalla legge ordinaria, cosicché non trovano applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate, atteso il divieto di interpretazione analogica ed estensiva (cfr., proprio relativamente all’esenzione di cui all’art. 1, comma 833, lett. a, della L. 160/2019, Cons. Stato, Sez. VII, 27/11/2024, n. 9553).
La stretta interpretazione del riferimento allo Stato e ad altri enti pubblici non può, pertanto, che condurre a limitare l’operatività dell’esenzione alle occupazioni dagli stessi direttamente effettuate, in linea con la consolidata giurisprudenza già pronunciatasi su altre ipotesi di esenzioni fiscali riconosciute ad enti pubblici che, come detto, condividono la medesima natura eccezionale dell’esenzione qui in esame (cfr. Cass. civ., Sez. V, 13/08/2020, n. 17034; Cass. civ., Sez. V, 17/11/2017, n. 27289; Cass. civ., Sez. V, 17/11/2021, n. 34854).
Il riconoscimento dell’esenzione a soggetti diversi attraverso una loro pretesa assimilazione allo Stato e agli altri enti pubblici finirebbe inevitabilmente per portare ad una interpretazione analogica ed estensiva di una norma eccezionale, in contrasto con il disposto di cui all’art. 14 delle preleggi del codice civile.
L’esenzione non può essere riconosciuta per un appalto che si realizza non direttamente ma per conto di un soggetto beneficiari ex lege. La rigorosa esegesi letterale e funzionale della norma limita le occupazioni oggetto di esenzione esclusivamente a quelle poste in essere dai soggetti indicati dalla legge. Difatti, rilevando quale presupposto impositivo del canone il fatto in sé delle “occupazioni “effettuate” su “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” o su “spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, qualsiasi intervento dell’impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l’esecuzione dell’appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.


