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Canone unico 3 min di lettura

Testo coordinato del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19

Il DL 19/2026 introduce importanti semplificazioni per la gestione dei mezzi pubblicitari e modifica anche la legge 241/1990, intervenendo sulle regole della SCIA.

Nella GU n.91 del 20-4-2026 è stata pubblicata la legge di conversione del DL 19/2026, cosiddetto DL PNRR, che contiene rilevanti novità in materia di semplificazione amministrativa.

Con il DL 19/2026 il legislatore interviene in maniera molto significativa sulla semplificazione amministrativa dei mezzi pubblicitari sullo sfondo di una riforma che modifica anche la legge n. 241/1990 in materia di SCIA.

Il punto centrale è l’introduzione – in via generale – della SCIA come titolo abilitativo per la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, anche su suolo privato. 

Fino ad oggi, infatti, l’installazione di mezzi pubblicitari era spesso subordinata a un regime autorizzatorio pieno, anche quando l’intervento aveva caratteristiche standardizzate e non presentava particolari profili di impatto. Con il DL 19/2026 il legislatore sceglie invece di ricondurre la fattispecie dentro la logica della segnalazione certificata, facendo leva sull’asseverazione tecnica e sul controllo successivo.

In concreto, la SCIA deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel quale è svolta l’attività. Alla segnalazione deve essere allegata un’asseverazione del tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’impianto:

  • alle norme del Codice della strada (art. 23),
  • al relativo regolamento di esecuzione,
  • nonché ai regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada.

È importante notare che il decreto non esclude il ruolo dell’ente proprietario della strada. Se la strada non è comunale (ad esempio provinciale o statale), il SUAP deve trasmettere tempestivamente la SCIA all’ente proprietario, che può esercitare i controlli di competenza e formulare eventuali proposte motivate di intervento entro i termini previsti. Dunque, non viene meno il presidio sulla sicurezza e sulla corretta collocazione degli impianti, ma cambia il momento in cui il controllo viene esercitato.

Significativo è il rapporto con i vincoli culturali e paesaggistici. Il decreto chiarisce che, nelle aree sottoposte a tali vincoli, resta necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità competente. Anche qui emerge chiaramente la logica del legislatore: la semplificazione opera nei casi ordinari, ma non travolge le tutele qualificate.

Dal punto di vista sistematico, questa modifica ha almeno tre effetti rilevanti.

  • Il primo riguarda i Comuni: diventa necessario verificare che i regolamenti comunali sulla pubblicità siano coerenti con il nuovo assetto. Regole che continuino a prevedere, in via generalizzata, autorizzazioni preventive rischiano di risultare incompatibili con la norma statale. È auspicabile l’ aggiornamento regolamentare, quantomeno per chiarire quando si applica la SCIA e quando invece permane il regime autorizzatorio.
  • Il secondo effetto riguarda i concessionari della gestione della pubblicità e del canone unico. L’uso della SCIA accorcia i tempi di installazione ma al tempo stesso aumenta l’importanza delle verifiche a posteriori e dell’attività di vigilanza comunale. Il controllo si sposta “a valle”, e questo richiede strutture amministrative preparate e procedure di controllo ben definite.
  • Il terzo effetto riguarda il rapporto con il Canone Unico Patrimoniale (CUP). La SCIA è titolo edilizioamministrativo sul quale fondare la pretesa del canone. L’installazione del mezzo pubblicitario resta assoggettata al canone pubblicitario , secondo le modalità e le tariffe stabilite dal Comune. Anzi, in prospettiva, la SCIA potrebbe rendere ancora più centrale l’attività di incrocio tra SUAP e uffici tributi, per intercettare tempestivamente le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie ai fini dell’applicazione del canone.
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