Telefisco 2026, le risposte del Ministero dell’economia e delle finanze
Rese note a Telefisco il 5 febbraio le risposte del Mef (Dipartimento Finanze e Dipartimento Giustizia tributaria).
Pubblichiamo le risposte del Mef (dipartimento Finanze e dipartimento Giustizia tributaria) rese note a Telefisco 2026 del 5 febbraio.
Si segnalano, di particolare interesse, le risposte su
- ONERI DELLA RISCOSSIONE: non comprendono le spese di notifica
- DEFINIZIONE AGEVOLATA: l’adesione alla definizione non comporta sospensione processuale della lite
- DEFINIZIONE AGEVOLATA TIA CORRISPETTIVA: può rientrate nella definizione agevolata anche se non figura nel bilancio comunale
- IN CASO DI SENTENZA CHE MODIFICA IL TRIBUTO DOVUTO: l’ente deve procedere a liquidazione del dovuto
- IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, l’ufficio deve rimborsare il tributo corrisposto in eccedenza, oltre agli «interessi previsti dalle leggi fiscali» entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza
DIPARTIMENTO FINANZE
Oneri della riscossione
Gli oneri di riscossione di cui all’articolo 1, comma 803, lettera a), sono commisurati «alle somme dovute». Con tale locuzione si intendono anche le spese di notifica dell’atto impositivo, in quanto concorrente alla determinazione delle somme dovute?
Si precisa che le spese di notifica dell’atto di accertamento esecutivo sono poste a carico del debitore e la loro misura è espressamente fissata dall’art. 1, comma 803, lett. b) della legge n. 160 del 2019 e dal decreto del 14 aprile 2023 per cui, al fine di evitare duplicazioni di addebiti, non è possibile ricomprenderle negli oneri di riscossione a carico del debitore previsti dalla precedente lett. a).
Definizione agevolata e stop alle liti
L’articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) prevede la possibilità per gli enti territoriali di istituire autonomamente forme di definizione agevolata. Tra le varie possibilità concesse, il comma 103 prevede quella di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano in corso «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente».
Il comma in questione, a differenza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, legge n. 289/2002, non regola gli effetti della definizione sul processo tributario, ed in particolare non è prevista la sospensione.
Tuttavia, il comma 110 della legge 199/2025 prevede che «l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi».
L’abrogazione della «facoltà» di prevedere la definizione agevolata prevista dal citato articolo 13 sembra essere connessa alla diversa ampiezza delle due definizioni, in quanto quella del 2002 prevedeva la possibilità di ridurre anche il tributo, non consentita, si ritiene, dalla nuova definizione agevolata.
Inoltre, la definizione disciplinata dall’articolo 13 non consentiva un intervento sulle entrate patrimoniali, a differenza di quanto previsto dalla legge 199/2025.
Se la ratio dell’abrogazione parziale disposta dal comma 110 è quindi ricollegabile solo alla diversa ampiezza delle due definizioni agevolate, la volontà del legislatore di mantenere vigenti le altre disposizioni recate dall’articolo 13 sembra essere finalizzata ad integrare il quadro ordinamentale del 2026, soprattutto con riferimento al comma 2, che regola appunto gli effetti della definizione agevolata sui contenziosi pendenti. Può essere confermata l’interpretazione proposta?
L’interpretazione avanzata nel quesito non può essere condivisa dal momento che l’intenzione del legislatore, che emerge dalla lettura sistematica del complesso della disciplina della definizione agevolata, è quella di mantenere in vigore le disposizioni di cui all’art. 13 della legge n. 289 del 2002 limitatamente al rinvio effettuato all’art. 5-quater del D. L. n. 282 del 2002, che ha esteso l’applicazione dell’istituto in questione al diritto annuale di cui all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 di competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L’integrazione del quadro ordinamentale suggerita nel quesito attinente alla sospensione dei contenziosi pendenti potrebbe essere oggetto di un apposito intervento normativo.
Definizione agevolata e prelievo sui rifiuti
L’articolo 1, comma 104, della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) prevede che «nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario».
La disposizione riportata consente di introdurre forme di definizione agevolata anche con riferimento all’affidamento di entrate effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 147/2013, norma questa che consente ai comuni di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari e della Tares, anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva.
Con riferimento alla tariffa corrispettiva, sebbene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all’articolo 1, comma 668, il Comune può disciplinare forme di definizione agevolata considerato che lo ius impositionis, in senso lato, resta in capo all’ente, che delibera tariffe e regolamento, seppure nel rispetto del vincolo che le entrate devono coprire i costi del servizio?
La disposizione recata dall’art. 1, comma 104, della legge n. 199 del 2025 è chiara nella sua finalità che è quella di includere esplicitamente anche la tariffa corrispettiva nella definizione agevolata, al fine di evitare l’insorgere di disparità di trattamento tra contribuenti.
Imposta dopo la sentenza
Nel caso in cui il giudice tributario accolga parzialmente un ricorso contro un ente locale annullando parzialmente un accertamento e disponendo a carico dell’Ente l’obbligo di rideterminare l’imposta accertata, se la sentenza diventa definitiva, qual è l’atto con il quale l’Ente potrà riliquidare l’imposta e richiederla al contribuente?
Per rispondere al quesito occorre partire da quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con un orientamento consolidato, ha ormai chiarito che il «processo tributario è annoverabile non tra quelli di “impugnazione-annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d’imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione» (ex multis Sez. Unite, sent. n. 758 del 13.01.2017 e ord. n. 11433/2023).
Si deve, altresì, ricordare che la Suprema Corte ha ribadito, tra le altre, con le ordinanze n. 39660 del 2021 e n. 6016 del 2025, che il giudice di merito, una volta riscontrata la parziale fondatezza della pretesa, non può limitarsi ad annullare l’accertamento ma deve procedere egli stesso alla rideterminazione del quantum dovuto.
Sulla base di tali premesse, si deve concludere che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualora intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario che annulla in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio ed, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata, così come affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 758 del 2017, o, in caso di debito residuo, i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto.
TELEFISCO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Restituzione delle somme pagate in pendenza di giudizio
Nel caso di sentenza della Cassazione che accoglie con rinvio il ricorso del contribuente risultato soccombente nei due gradi di merito, il contribuente oltre alla restituzione delle imposte versate a titolo provvisorio in pendenza di giudizio (ex articolo 68 del Dlgs 546/1992) ha diritto anche al riconoscimento degli interessi maturati su tali somme?
Per effetto della riforma del processo tributario operata dal Dlgs 24 settembre 2015, n. 156, che ha, tra l’altro, modificato la disciplina contenuta negli articoli 68, 69 e 70 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa. In particolare, il secondo comma dell’art. 68 prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, l’ufficio debba rimborsare il tributo corrisposto in eccedenza, oltre agli «interessi previsti dalle leggi fiscali» entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Sulla questione è intervenuta più volte la Corte di Cassazione che ha confermato che, nel caso in esame, il contribuente ha diritto alla restituzione del tributo con i relativi interessi previsti per legge (cfr. Cass. civ., sez. V, ord., 23 aprile 2023, n. 11025 e vedi anche Cass. civ., sez. VI, 5 settembre 2022, n. 26054; Cass. civ., ord., sez. V, 23 novembre 2018, n. 30368 e Cass. civ., sez. V, 14 settembre 2016, n. 18027 – circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 19 dicembre 2015).
Spese legali e contribuente defunto
Successivamente al deposito della sentenza (poi divenuta definitiva) che condanna l’ente impositore alle spese con distrazione nei confronti del difensore antistatario, il contribuente persona fisica muore e nessuno degli eredi accetta l’eredità. All’atto del pagamento delle spese da parte dell’ente impositore a chi dovrà emettere la fattura il difensore?
Nel caso prospettato, la fattura del difensore deve essere emessa esclusivamente nei confronti del cliente, conformemente al dettato dell’art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e non della parte soccombente tenuta al pagamento delle spese (cfr. nota del Ministero delle Finanze n. 8/1619 dell’8 novembre 1991 e successiva Circolare del 6 dicembre 1994, n. 203).
Qualora il contribuente (cliente del difensore antistatario) risulti deceduto e nessuno dei chiamati abbia ancora accettato l’eredità, si profilano i seguenti due scenari correlati al fatto che sia stata o meno aperta la curatela dell’eredità giacente:
- nel caso in cui sia stato nominato un curatore dell’eredità giacente e questi abbia ottenuto l’attribuzione di un codice fiscale per la curatela, il difensore dovrà emettere la fattura intestandola alla curatela dell’eredità giacente.
- nel caso in cui non si sia ancora provveduto alla nomina del curatore o all’attribuzione del codice fiscale alla curatela, il difensore dovrà emettere la fattura intestandola al de cuius, avendo cura di inserire nella fattura apposita annotazione indicante «Eredi/Eredità di ... (nominativo del de cuius)».

