TARI ed estremi catastali negli atti di accertamento
L’avviso di accertamento TARI resta valido anche senza gli estremi catastali, purché l’immobile sia identificabile attraverso altri elementi, come l’indirizzo, e non vi siano dubbi sull’oggetto della tassazione.
L’omessa indicazione degli estremi catastali dell’immobile non invalida l’avviso di accertamento TARI, se l’immobile resta comunque identificabile attraverso altri elementi (come, ad es., l’indirizzo) e, dunque, se non rende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (Cass. 15793/2025).
Con l’ordinanza n. 15096/2026, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha deciso una controversia riguardante un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011 e 2012, nel quale si contestava al Condominio l’omessa dichiarazione. Sulla contestazione della motivazione, la Cassazione ha ricordato che l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’atto indica il criterio su cui si fonda la pretesa, in modo da consentire al contribuente di difendersi e da delimitare le ragioni che l’ente potrà far valere in giudizio. Questo obbligo va inoltre calibrato sulla disciplina del singolo tributo. Per la TARSU, come per gli altri tributi locali, il riferimento è l’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006: basta che l’avviso ricostruisca in modo chiaro tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria. L’omessa indicazione dei dati catastali non rende quindi invalido l’atto se l’immobile è comunque identificabile con altri elementi. Nel caso concreto l’indirizzo e la superficie erano più che sufficienti. Del resto, la detenzione dell’immobile non era contestata, e lo stesso Condominio aveva dimostrato di aver ben compreso a quale bene si riferisse il tributo.
