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Telefisco 2025: schema di atto e sanzioni

Il periodo concesso dall’ufficio (di norma 60 giorni) per formulare osservazioni rispetto alle contestazioni contenute nello schema di atto è sospeso nel mese di agosto?

Schema di atto e sospensione feriale dei termini

Il periodo concesso dall’ufficio (di norma 60 giorni) per formulare osservazioni rispetto alle contestazioni contenute nello schema di atto è sospeso nel mese di agosto?

Lo Statuto del contribuente all’art. 6-bis prevede che, ad esclusione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

In merito al quesito in esame si rappresenta innanzitutto che lo schema d’atto, non essendo un atto impositivo autonomamente impugnabile, esula dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto.

Risulta invece applicabile l’articolo 37, comma 11-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che nell’ultimo periodo prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate.

Termine presentazione istanza di adesione

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 bis (secondo periodo) del decreto legislativo 218/1997, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. Si chiede se tale termine di 15 giorni debba considerarsi perentorio o comunque il contribuente può presentare valida istanza di adesione anche successivamente (ma comunque prima della scadenza per proporre ricorso).

Per recepire compiutamente il contraddittorio preventivo nell’ambito del procedimento di accertamento, è stato previsto un intervento di coordinamento legislativo tra l’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente e il decreto legislativo n. 218 del 1997.

In particolare, il legislatore ha rimodulato la disciplina dell’accertamento con adesione, anche con riguardo alla tempistica diversificata per presentare istanza di adesione a seconda delle scelte effettuate dal contribuente (osservazioni; inerzia; istanza di adesione) destinatario di uno schema d’atto.

Tra le modifiche apportate al Dlgs n. 218 del 1997 figura anche l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 6, che, al secondo periodo, stabilisce che il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto.

Considerato il contesto normativo sopra delineato e in particolare la previsione recata dal primo periodo del medesimo comma 2-bis dell’articolo 6, che riconosce al contribuente la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto, e tenuto conto, altresì, dell’esigenza di non dilatare ulteriormente i termini entro i quali deve concludersi il procedimento di accertamento, si ritiene che il citato termine di 15 giorni, indicato nel secondo periodo del comma 2-bis del predetto articolo 6, sia da ritenersi perentorio.

Pertanto, non può considerarsi valida l’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente successivamente ai 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (anche se presentata, comunque, prima della scadenza del termine per proporre ricorso), perché la stessa risulterebbe presentata oltre il termine perentorio previsto dalla normativa.

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