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TELEFISCO 2024 - Le risposte ufficiali del ministero dell’Economia e finanze in materia di tributi locali.SINTESI

Imposta di soggiorno non versata all’hotel deve essere richiesta al gestore della struttura ricettiva in quanto responsabile del versamento dell’imposta. In caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, D. Lgs. n.471 del 1997.

(Per la versione integrale vedi allegato)

Imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno non versata all’hotel deve essere richiesta al gestore della struttura ricettiva in quanto responsabile del versamento dell’imposta. In caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, D. Lgs. n.471 del 1997.

Oneri della riscossione coattiva

Per quanto concerne l’individuazione delle misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi compresi i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso, occorre fare riferimento all’art. 5 del Decreto 14 aprile 2023, il quale rinvia alla Tabella A allegata al Decreto in discorso, i cui valori rimborsano tutti i costi e gli oneri sostenuti per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive. Nel caso in cui per recuperare il credito sia necessario porre in essere ulteriori attività, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva e individuate dalla tabella B allegata al medesimo Decreto, al Comune o al soggetto affidatario che gestisce la riscossione coattiva compete anche il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le suddette attività, sempre che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

Ravvedimento operoso della dichiarazione omessa

In materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l’omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali, per le quali l’art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse. 

Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472 del 1997. In caso contrario, potranno essere applicate le sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall’art. 13 in discorso, in quanto compatibili.

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