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TARI accertamento e riscossione 2 min di lettura

TARI. TAR Napoli 6109 del 7/11/2023. Tariffe del parco termale diverse dalla tipologia prevista per gli stabilimenti balneari

Il TAR Napoli conferma la tariffa individuata dall’ente per l’applicazione della TARI in caso di stabilimento termale, non esplicitamente presente nelle tipologie del DPR 158/99. Non è applicabile la tariffa degli stabilimenti balneari.

Nella sentenza 6109/2023, il TAR Napoli conferma la tariffa individuata dall’ente per l’applicazione della TARI in caso di stabilimento termale, non esplicitamente presente nelle tipologie del DPR 158/99. Non è applicabile la tariffa degli stabilimenti balneari.

Parte ricorrente ha lamentato che vi sarebbe un’erronea applicazione del regolamento poiché l’attività esercitata dalla ricorrente stessa non rientrerebbe nelle categorie di utenze non domestiche approvate dall’Ente, e dovrebbe piuttosto essere ricondotta a quella di stabilimento balneare trattandosi di un’attività termale.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l’attività di Parco idrotermale non è ricompresa tra le 30 categorie economiche individuate nelle Tabelle 3a e 4a che determinano i Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche, tabelle allegate al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158; in tale caso, come in tesi previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Tari di cui sopra, bisognerebbe fare riferimento, ai fini della individuazione degli indici Kc e Kd, alla categoria di attività che presenti maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Ciò premesso, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il Comune avrebbe omesso di applicare il suo stesso regolamento dal momento che un parco termale all’aperto, fruibile solo nella stagione estiva da una clientela che indossa esclusivamente abbigliamento balneare potrebbe essere, dal punto di vista dell’attività esercitata, assimilata solo a quella di uno stabilimento balneare.

La censura è ritenuta infondata. Il regolamento prevede un’apposita tariffa per i parchi termali, per cui non occorre ricercare un’attività analoga a cui fare riferimento, non essendovi alcun vuoto di previsione in ordine ai parchi termali. In particolare, le tabelle approvate dall’Ente prevedono espressamente un’attività riconducibile a quella svolta dalla “-OMISSIS-” ossia quella di Parco Termale.

Peraltro, la gestione di Parco termale è attività diversa da quella di gestione di stabilimento balneare dal momento che produce una maggiore quantità di rifiuti, mentre la chiusura stagionale è una scelta non obbligata del gestore. Inoltre il regolamento comunale individua le categorie di utenze non domestiche per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, differenziando tra le stesse gli stabilimenti balneari (al n. 03) dai i Parchi termali (al n. 19), sul presupposto che le attività ivi svolte risultano produrre differenti quantità di rifiuti (a parte il rilievo che la ricorrente svolge all’interno del proprio parco anche l’attività di ristorazione, ciò ulteriormente confermando che la sua disciplina non può essere ricondotta a quella degli stabilimenti).

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