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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

TARI. Corte di Cassazione o. 33329/2023. Tassa rifiuti dovuta sui posti barca. Il concessionario è obbligato al versamento

L’ordinanza conferma la tassabilità ai fini TARI delle aree scoperte del porto. Le detenzioni di parti solide e di parti acquee di un’area portuale costituiscono autonomi presupposti della tassa, sicché l’ente impositore può applicare il tributo su entrambe, senza sovrapposizione né duplicazione.

L’ordinanza conferma la tassabilità ai fini TARI delle aree scoperte del porto.

Le detenzioni di parti solide e di parti acquee di un’area portuale costituiscono autonomi presupposti della tassa, sicché l’ente impositore può applicare il tributo su entrambe, senza sovrapposizione né duplicazione. Precisa, inoltre, che la stipula di contratti con terzi, aventi ad oggetto l’utilizzazione di tali aree comporti di per sé l’estinzione di tale detenzione.

Non assume rilevo determinante, come già chiarito dalla Corte nella sentenza 3289/2009, la natura solida o liquida delle anzidette aree scoperte, sicché ai fini dell’accertamento della debenza del tributo è necessario valutare esclusivamente la loro capacità di produrre rifiuti. Né la semplice circostanza che le aree solide e liquide siano contermini impedisce di accertare l’autonoma capacità produttiva delle une rispetto alle altre, ben potendo ricorrere ipotesi in cui le confinanti aree vengano utilizzate in maniera tale da produrre, ciascuna indipendentemente dall’altra, rifiuti solidi urbani.

Né può ritenersi che la stipula di contratti con terzi, aventi ad oggetto l’utilizzazione di tali aree – siano essi qualificabili quali contratti di ormeggio, di cessione di proprietà superficiaria (impregiudicata ogni questione relativa alla natura giuridica di tali negozi) o in qualsivoglia altro modo, a prescindere dai loro effetti reali od obbligatori - comporti di per sé l’estinzione di tale detenzione, la cui sussistenza è viceversa presupposta dalla possibilità riconosciuta al concessionario di consentire a terzi l’utilizzazione dell’area oggetto di concessione (in forza di rapporti comunque inopponibili all’Amministrazione concedente: Cass. nn. 7532/09, 20984/18 ed altre). Il contratto stipulato con il terzo ed avente ad oggetto il posto barca può comportare la costituzione di una situazione di subdetenzione a favore del terzo, senza tuttavia escludere la detenzione del concessionario.

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