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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

TARI. Corte di Cassazione o. 29939/2023. Necessaria la dichiarazione AI fini dell’esclusione in caso di produzione di rifiuti speciali. Non basta il mud.

MUD e registri di carico e scarico possono essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini dell’esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani ma, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini dell’esclusione dalla tassazione.

Sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini dell’esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani ma, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini dell’esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante imprese specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio dell’esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare un’indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare imprese specializzate per il loro smaltimento in quantità madori di quelle previste dalla deliberazione comunale (cfr. Cass. n. 10812/2016; sull’insufficienza della sola produzione documentale dei MUD cfr. anche Cass. n. 15481/2019).

Nella specie, la Commissione tributaria regionale, sulla base della ratio decidendi correttamente impugnata dal Comune ricorrente, non ha dunque fatto corretta applicazione di tali principi affermando la sussistenza dei presupposti per «l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali» unicamente sulla scorta del «contratto di smaltimento» e della «relazione tecnica» prodotti in primo grado, attestanti non solo la «produzione di rifiuti speciali» («la lavorazione del caffè determina la produzione di rifiuti speciali, in particolare dei sacchi in yuta, oltre che dei rifiuti specificamente derivanti dalla produzione del caffè, anche nelle zone addette allo stoccaggio»), ma anche «lo smaltimento degli stessi a mezzo di ditta privata».

Non risulta, quindi, in alcun modo oggetto di verifica da parte della Commissione tributaria regionale l’adempimento, da parte della contribuente, dell’onere, sulla medesima gravante, di formulare apposita denuncia all'ente locale circa le aree in cui si formano rifiuti speciali, che, per i detti motivi, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

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