TARI. Corte di Cassazione o. 25435/2023. L’esclusione di superfici di produzione di rifiuti speciali è soggetta a obbligo dichiarativo
La questione è relativa all'esistenza e alle delimitazioni delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, anche nel caso di superficie produttiva di rifiuti speciali. La pronuncia emanata dalla suprema Corte in materia di TARSU è agevolmente estensibile alle successive forme di prelievo dei rifiuti.
La questione è relativa all'esistenza e alle delimitazioni delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, anche nel caso di superficie produttiva di rifiuti speciali. La pronuncia emanata dalla suprema Corte in materia di TARSU è agevolmente estensibile alle successive forme di prelievo dei rifiuti.
L’istante ha sostenuto che nella specie in esame si verte nell'ipotesi contemplata dalla seconda parte del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, il quale nella sua formulazione letterale testuale non pone a carico del contribuente alcuna denuncia originaria o di variazione relativa all'ipotesi specifica della produzione (peraltro promiscua) dei rifiuti speciali, a differenza di quanto, invece, previsto dal comma 2 della predetta disposizione ed ha aggiunto sul punto che, quand'anche si volesse applicare per analogia la citata disposizione anche per l'ipotesi di esclusione/riduzione della produzione dei rifiuti speciali, dovrebbe darsi seguito a quanto sancito dalla circolare ministeriale numero 95/E del 2004, la quale ha espressamente precisato che la mancata indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle ragioni di esclusione del tributo non comporta la perdita del diritto di esenzione, ma solo l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può essere pertanto offerta anche successivamente con conseguente diritto allo sgravio, osservando che, diversamente opinando, verrebbe a legittimarsi una indebita duplicazione dell'imposizione in materia di smaltimento dei rifiuti, aggravando ingiustamente la contribuente di un ulteriore costo in relazione a rifiuti già autonomamente smaltiti dalla stessa.
Secondo la Corte, il Giudice regionale ha correttamente applicato il principio concernente l'obbligo di preventiva denuncia delle aree nelle quali, per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e che non concorrono alla determinazione della superficie tassabile se regolarmente autosmaltiti, il quale opera anche nell'ipotesi in cui venga rivendicata la mera riduzione della superficie tassabile.
Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono -secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.
Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dal d.lgs. 507 del 1993, art. 70 della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n. 14037; Cass. del 23.0.2019, n. 31460; Cass. dell'8.07.2019, n. 19329; Cass. del 21.10.2020, n. 2900; Cass. del 23.05.22, n. 16641; Cass. del 16.12.2022, n. 16022; Cass. del 76.01.2023, n. 2623; Cass., Sez. T., 13 aprile 2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass. 16641/2022).

