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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

TARI. Corte di cass. 28017/2023. È douta la quota fissa sulla superficie di produzione dei rifiuti speciali

Nella sentenza 28017/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia su un caso frequente di contestazioni e richieste negli uffici di gestione della TARI, relativo alle riduzioni e abbattimenti di superfici nelle quali si ha produzione di rifiuto da imballaggio terziario.

Nella sentenza 28017/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia su un caso frequente di contestazioni e richieste negli uffici di gestione della TARI, relativo alle riduzioni e abbattimenti di superfici nelle quali si ha produzione di rifiuto da imballaggio terziario.

Per quanto concerne il punto specifico di causa, costituito dallo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, si conferma che, nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 216 bis e ss. - essi costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento); ciò vale in assoluto – secondo le definizioni di legge - per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, ed anche per quelli secondari ove non assistiti da un servizio di raccolta differenziata (v., ex plurimis, Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010).

Nel caso in commento, la Corte riconosce la produzione prevalente e continuativo del rifiuto da imballaggio terziario, come dimostrato con perizie e formulari dal contribuente. Ha inoltre ritenuto assolto il requisito dell’obbligo dichiarativo nonché quello dimostrativo.

La conclusione che porta ad escludere la TARI riguarda l’applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile residuando comunque la relativa applicazione a riguardo della quota fissa in quanto attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no.

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