TARI. Consiglio di Stato s. 8279/2023. Esclusi tutti i magazzini della produzione industriale.
Il Consiglio di Stato conferma che i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo" e sono soggetti a obbligo dichiarativo.
Con la sentenza n. 8279 del 12/9/2023 il Consiglio di Stato conferma che i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo" e sono soggetti a obbligo dichiarativo.
Nel caso in questione il regolamento comunale TARI prevede l’esclusione dalla TARI dei “magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio dell’attività produttiva di rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, ferma restando la rilevanza ai fini tariffari delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finali della lavorazione e comunque delle parti dell’area dove vi sia produzione di rifiuto urbano”.
Il ragionamento del collegio parte dalla seguente considerazione:
L’art. 184, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006 considera infatti rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2», e cioè se diversi dai rifiuti urbani, come definiti dal precedente art. 183, comma 1, lettera b-ter); quest’ultimo elenca a sua volta varie categorie di rifiuti, cui sono estranei quelli formati nell’ambito delle attività di lavorazione industriale, anche rispetto alla categoria generale di cui al n. 2 (i.e., «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»), considerato che, in radice, le attività di cui al richiamato allegato L-quinquies non includono quelle relative alla lavorazione industriale.
Risulta infondata la prospettazione contenuta nel secondo motivo di appello, dovendosi ritenere corretta, per i principi su enunciati, l’affermazione del TAR secondo cui “i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati”.
Resta ovviamente salvo che “anche per i locali di magazzino devono trovare applicazione i presupposti dichiarativi e dimostrativi dell’esenzione”, nei termini indicati dal regolamento.

