TAR Veneto s. 947/2024. Il canone pubblicitario è dovuto per il consumo di paesaggio. La superficie complessiva dell’impianto pubblicitario resta quindi il riferimento imprescindibile per la base di calcolo
Con il canone unico patrimoniale si è inteso porre l’accento non tanto sul “consumo di suolo” quanto, piuttosto, sul “consumo di paesaggio”.
Con il canone unico patrimoniale si è inteso porre l’accento non tanto sul “consumo di suolo” quanto, piuttosto, sul “consumo di paesaggio”. Nel caso della diffusione di messaggi pubblicitari, come si è già evidenziato, il bene pubblico di cui viene autorizzato un uso particolare ha, infatti, carattere immateriale e va fatto coincidere con il paesaggio, da intendersi come l’ambiente nella sua dimensione visiva.
Lo spazio in cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari, alla pari del suolo su cui vengono installati gli impianti pubblicitari, è qualificabile come bene pubblico nella disponibilità dell’Amministrazione. Il paesaggio al pari degli altri beni dotati di potenzialità commerciali, può essere concesso in sfruttamento a fronte del versamento di un corrispettivo per la parziale perdita della fruizione collettiva. Ciò, del resto, è confermato da una recente pronuncia ove si afferma, relativamente al paesaggio, che “Si tratta di un bene dotato di potenzialità commerciali, il cui sfruttamento può essere concesso a soggetti particolari a fronte del versamento di un corrispettivo per la parziale perdita della fruizione collettiva” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 luglio 2023, n. 576).
Si deve escludere che le indicazioni del legislatore nazionale siano state stravolte per solo il fatto che il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, abbia introdotto coefficienti moltiplicatori della tariffa standard differenziati in base alla superficie degli impianti pubblicitari, alla tipologia opaca o luminosa degli stessi, e al carattere ordinario o speciale delle località del territorio comunale. Parimenti, non integra la violazione della legge 160/2019 il fatto che sia stata data indicazione alla giunta di tenere conto del piano generale degli impianti, dell’impatto ambientale, luminoso e acustico, nonché delle differenze tra le varie forme pubblicità (ordinaria, oppure con veicoli, pannelli luminosi, striscioni, aeromobili, palloni frenati, distribuzione a mano, amplificatori). È vero che l’art. 1, comma 825, della legge 160/2019 associa la determinazione del canone alla superficie complessiva dell’impianto pubblicitario, ma tale norma deve essere coordinata con l’art. 1, comma 817, della legge 160/2019, che dopo aver fissato il vincolo della parità di gettito rispetto ai canoni e ai tributi sostituiti prevede la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, e con l’art. 1, comma 821-b, della legge 160/2019, che rimette al regolamento l’individuazione degli impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per tipologia e superficie.
La superficie complessiva dell’impianto pubblicitario resta quindi il riferimento imprescindibile per la base di calcolo, ma è ammesso, e in realtà doveroso, nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale, l’affiancamento di ulteriori parametri che da un lato tengano conto dell’impatto delle installazioni sul territorio, e dall’altro riflettano il maggiore o minore valore di mercato di una determinata postazione.
Del resto, i parametri di ulteriore dettaglio rientrano nel metodo di calcolo della tariffa, e come tali non sono sottoposti al vincolo della riserva relativa di legge (vds. C. Cost. 2 febbraio 2023 n. 11, punto 5).

