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Canone unico 2 min di lettura

TAR Veneto s. 19/2026. Conferma dell’invarianza di gettito AI fini della legittimità delle tariffe del canone

Un gruppo di aziende pubblicitarie ha contestato al TAR Veneto il regolamento e le tariffe del Canone Unico Patrimoniale del Comune di Lazise del 2021.

Un gruppo di imprese attive nel settore della pubblicità ha impugnato davanti al TAR Veneto il nuovo regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) adottato dal Comune di Lazise nel 2021, insieme alle tariffe e agli allegati approvati nello stesso anno.

Secondo i ricorrenti, il regolamento sarebbe incostituzionale, illegittimo, sproporzionato e capace di penalizzare pesantemente il settore della cartellonistica pubblicitaria. Le censure sono molte e articolate, spaziando da questioni di legittimità costituzionale a presunti vizi di competenza della Giunta, fino alla critica di coefficienti tariffari ritenuti eccessivi o irragionevoli.

Il TAR affronta i motivi uno per uno e costruisce un ragionamento complessivo che porta a respingere quasi integralmente il ricorso. Tra gli aspetti di rilievo la conferma del limite di invarianza del gettito ai fini della legittimità costituzionale, come da precedente pronuncia del medesimo organo giudicante

Il TAR spiega innanzitutto che il legislatore, con la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP), ha perseguito due obiettivi principali:

  1. semplificare e rendere più trasparente l’accesso dei privati a beni pubblici che non hanno alternative di mercato ma sono essenziali per svolgere attività economiche;
  2. razionalizzare le entrate degli enti locali, creando un sistema unico, ordinato e non discriminatorio di tariffe basate sul reale utilizzo individuale del bene pubblico. 

Inoltre, anche qualora il CUP fosse considerato un tributo, non emergerebbero profili di incostituzionalità: la legge è sufficientemente determinata e rispetta il principio di legalità tributaria. 

La legge, infatti, pone un limite molto chiaro al potere dei Comuni:

  • il principio di invarianza del gettito (comma 817), che impone agli enti di assicurare un gettito non superiore alla somma dei canoni e tributi che il CUP sostituisce;
  • la possibilità di modificare le tariffe è ammessa solo entro questa cornice e non consente aumenti arbitrari. 

Per questo motivo, secondo il TAR, le doglianze dei ricorrenti sulla presunta violazione dell’art. 23 Cost. sono infondate: la legge delimita chiaramente il potere del Comune e non consente abusi né incrementi illimitati del gettito. Anche la possibilità di variare le tariffe non scardina questo equilibrio, perché resta sempre subordinata ai vincoli normativi sull’invarianza del gettito

Anche la critica ai coefficienti (che differenziano la tariffa in base alla tipologia della strada, luminosità, durata, etc.) viene respinta: i coefficienti sono legittimi, se fondati su criteri ragionevoli, consentono di calibrare il canone sulla diversa visibilità e valore pubblicitario degli impianti.

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