TAR Veneto 837/2024. Ammesso l’accesso agli atti del procedimento tributario
La questione trattata dal giudice amministrativo riguarda l’annullamento del provvedimento di diniego, notificato in data 16.2.2024 dall’Agenzia delle Entrate.
La questione trattata dal giudice amministrativo riguarda l’annullamento del provvedimento di diniego, notificato in data 16.2.2024 dall’Agenzia delle Entrate, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti ai sensi della l. n. 241 del 1990 presentata dalla società ricorrente a seguito dell’invito a comparire emesso ai sensi dell’art 5 ter del d lgs 218/97.
Quest’ultima, a fondamento del diniego, così ha motivato: «considerato che il procedimento tributario è ancora in fase endoprocedimentale valgono le specifiche esclusioni di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 nei procedimenti tributari, e, in particolare, l’esclusione all’accesso degli atti del procedimento tributario nella fase endoprocedimentale, ovverosia del procedimento diretto al controllo e all’accertamento del tributo. Tuttavia, potrà formulare ai sensi del nuovo art. 6-bis della legge 212/2000 una apposita richiesta di “accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”, che verrà valutata dall’Ufficio Controlli»
Il giudice amministrativo è di diverso avviso.
Il contribuente, destinatario di inviti a comparire al fine di attivare il procedimento di adesione, ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa al rapporto di imposta anche prima della notifica dell’avviso di accertamento. Ciò in quanto, il contribuente dev’essere posto in condizione di scegliere, con consapevolezza se addivenire o meno all’accordo. Pertanto, deve ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale passato secondo il quale, sino all’adozione e alla notifica dell’atto impositivo, l’amministrazione poteva opporre al contribuente il diniego al diritto di accesso agli atti tributari.

