TAR Veneto 1556/2025. La motivazione dell’affidamento in house di servizi di gestione del canone unico
Sentenza del Tar Veneto su un affidamento in house del canone unico, contestato dal concessionario uscente, in merito all’onere motivazionale prescritto dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Sentenza del Tar Veneto su un affidamento in house del canone unico, contestato dal concessionario uscente, in merito all’onere motivazionale prescritto dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. La decisione assume una portata di rilievo per ritenere che il servizio di gestione del canone abbia carattere strumentale e non concessorio (inteso nel senso del codice dei contratti). Aggiunge in tal modo un tassello alla difficile soluzione della questione inerente all’inquadramento del servizio di gestione e riscossione delle entrate, ad oggi non ancora chiarito, tenuto conto della recente evoluzione normativa sul filone concessorio.
La censura mirava a contestare la violazione della norma nella parte in cui impone all’amministrazione una motivazione rafforzata con riguardo sia alle ragioni di impossibilità effettiva di ricorso al mercato concorrenziale, sia ai vantaggi per la collettività conseguibili dall’affidamento alla società in house. Ciò sul presupposto che il modello dell’autoorganizzazione amministrativa sia “un’opzione di natura subordinata” al mercato.
A tal riguardo, l’art. 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”.
Secondo il giudice amministrativo, la lettera della disposizione normativa è chiara nell’escludere che l’affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest’ultimo. Sul punto, il nuovo codice dei contratti pubblici si è discostato da quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (norma richiamata nelle pronunce citate nel gravame), laddove chiedeva alle stazioni appaltanti di dar conto “nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”. Da ciò consegue “una semplificazione della motivazione rispetto all’art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell’onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell’in house”.
La sentenza basa la decisione sull’inquadramento del servizio da affidare in house nella categoria strumentale
La nuova disciplina prevede due livelli di complessità della motivazione, in base all’oggetto del contratto: per i servizi pubblici locali (rivolti all’utenza) è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse; per i servizi strumentali all’amministrazione è invece sufficiente una motivazione più snella che dia conto dei vantaggi in termini di economicità celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche sulla scorta di parametri di confronto oggettivi e predeterminati.
Ciò premesso, prosegue l’organo giudicante, è necessario rilevare come il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali sia un servizio strumentale al Comune. Infatti l’attività in cui si concretizza il servizio non è diretta a soddisfare in via immediata le esigenze della collettività, bensì è rivolta esclusivamente a favore dell’amministrazione, in quanto è finalizzata a recuperare le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. In sostanza, nel servizio oggetto di causa manca l’elemento funzionale che caratterizza i servizi pubblici locali, rinvenibile nel soddisfacimento diretto dei bisogni di interesse generale.
Ai fini della legittimità della scelta di auto-produrre un servizio strumentale è sufficiente una motivazione incentrata su ragioni di convenienza economica, che possono emergere dall’analisi comparativa del rapporto qualità/prezzo incentrata su criteri oggettivi e predeterminati: il riferimento è alla comparazione con gli standard di riferimento della società Consip s.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali, nazionali, esteri o, in mancanza, con gli standard di mercato.


