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TAR Umbria 562/2024. Le esenzioni dal canone unico sono di stretta interpretazione

l TAR conferma l’operato del Comune che ha negato l’esenzione dal canone di occupazione al  Comando dei Carabinieri per la Regione Umbria titolare di una concessione per occupazione permanente di suolo pubblico facente parte del patrimonio indisponibile del Comune ove insistono degli impianti di telecomunicazione gestiti dall’Arma dei Carabinieri per finalità riconducibili alle attività di loro pertinenza.

Oggetto di analisi è il comma 833 dell’art. 1 Legge 160/2019 che dispone “Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica [..]”. 

L’interpretazione letterale della suddetta disposizione subordina dunque l’esenzione dal canone ad un duplice presupposto, quello soggettivo e quello oggettivo: da un lato sono esonerati dagli obblighi di pagamento Stato, Regioni, enti locali e consorzi, enti religiosi ed enti pubblici e privati non commerciali soggetti all’imposta sui redditi, dall’altro tutti questi enti devono però esercitare le specifiche finalità sopra indicate, ovvero istruzione, ricerca, sanità e previdenza e assistenza. 

In altri termini non vi è un esonero dal pagamento di determinati soggetti in virtù della loro qualifica soggettiva, ma si impone un’indagine che riguardi lo svolgimento di attività ben determinate, tra le quali non rientra evidentemente la pubblica sicurezza perseguita dall’Arma dei Carabinieri. In questo senso correttamente il Comune ha negato l’esenzione dal pagamento alla Prefettura.

Le norme di esenzione, essendo norme di agevolazione “in senso stretto” in assenza delle quali troverebbe applicazione la fattispecie impositiva, assumono natura derogatoria che le rende insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ex multis, Cass. Civ, Sez. Un., 15 aprile 2021 n. 10013). 

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