TAR Toscana Firenze 26/2024. Legittima la metodologia rifiuti approvata da ARERA mediante l’MTR
Una decisione attesa quella del TAR Toscana per il ricorso promosso contro l’ETC e i comuni dell’ambito da parte del gestore rifiuti ma che si conclude a favore dell’operato della parte pubblica.
Una decisione attesa quella del TAR Toscana per il ricorso promosso contro l’ETC e i comuni dell’ambito da parte del gestore rifiuti ma che si conclude a favore dell’operato della parte pubblica.
La SEI Toscana s.r.l., gestore del servizio integrato (raccolta e trasporto, spazzamento) dei rifiuti urbani nelle province comprese nell’ambito di competenza della ATO Toscana Sud, ha impugnato i provvedimenti con cui quest’ultima ha provveduto ad avviare e completare il percorso di determinazione dei Piani Economici e Finanziari (PEF) per l’anno 2021 relativi ai Comuni insistenti sul territorio, dei cd. drivers di ripartizione a livello comunale delle entrate tariffarie e dei parametri per la definizione del tetto alla crescita delle tariffe relative alla TARI e le delibere comunali di approvazione delle tariffe TARI per il 2021.
La ricorrente sostiene che la ATO Toscana Sud è venuta meno al proprio ruolo di garante della sostenibilità della gestione e del rispetto del relativo equilibrio economico e finanziario validando, nella delibera 15/2021, i PEF comunali ed il PEF della SEI Toscana S.p.a. senza svolgere alcuna valutazione in ordine al rispetto del citato equilibrio. Nella delibera non sarebbe dimostrato il rispetto del percorso di validazione indicato all’art. 19 del MTR e, in particolare, la verifica dell’equilibrio economico finanziario e ciò avrebbe condotto alla validazione di un PEF che determina squilibrio (generatosi nel 2019) che, secondo la ricorrente, si sarebbe potuto superare attivando il percorso per il superamento dei limiti di crescita delle tariffe.
La ATO evidenzia che: la nozione di equilibrio economico finanziario rilevante ai fini del MTR non necessariamente deve essere traguardata al singolo esercizio economico finanziario ma possa giungere a valutare periodi pluriennali; che il recupero della condizione di equilibrio di cui al punto 4.6 del MTR (che così recita: “qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione”) non necessariamente deve passare solo per l’incremento tariffario a carico degli utenti ma ben può essere raggiunto attraverso misure di efficientamento dei costi (che meglio si sposano con una logica pluriennale di intervento).
Ciò indica in modo evidente che la disciplina dei rapporti concessori (giacché quella di cui si controverte costituisce una disciplina di settore a carattere speciale ma che ben può trovare nelle disposizioni che precedono un riferimento interpretativo a carattere generale) postula, di norma, che l’equilibrio economico finanziario rappresenti un parametro di sostenibilità dell’intera gestione del servizio e non delle singole annualità in cui questo di articola.
Correttamente, pertanto, la ATO ritiene che, in assenza di una pianificazione economico finanziaria pluriennale, non possa essere accertato lo squilibrio economico finanziario dichiarato dalla ricorrente anche nella relazione di accompagnamento al PEF 2021. Il fatto che alcune annualità (per quanto riguarda il periodo di interesse ci si riferisce in particolare al 2019, a fronte di un bilancio 2018 in utile e un bilancio 2020 non ancora approvato alla data di adozione del PEF 2021) riportassero evidenti perdite nel bilancio di esercizio, non implica di per sé lo squilibrio economico finanziario della “gestione”, intesa nel suo complesso (la ATO evidenzia peraltro che proprio nella relazione al bilancio 2019 si riporta un giudizio operativo prospettico positivo sulla tenuta del complesso aziendale, il cui valore della produzione è comunque di circa 195 milioni di euro, cfr. doc. n. 20 di parte resistente).
Respinte tutte le doglianze sul metodo ARERA comprese quelle relative al limite di crescita.

