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Canone unico 2 min di lettura

TAR Sicilia - Palermo s.2763/2025. È illegittimo considerare “irregolarità tributaria” debiti non definitivamente accertati

Il TAR Sicilia (2763/2025) stabilisce che la sospensione dell’attività può basarsi solo su tributi definitivamente accertati, non su debiti contestati o non formalizzati.

La sospensione dell’attività può essere disposta solo sulla base di tributi definitivamente accertati, non su pretese meramente contestate o non formalizzate.

La vicenda riguarda il titolare di un’attività di somministrazione alimenti e bevande a Palermo. Il Comune aveva inviato, a gennaio 2025, una comunicazione con cui contestava una serie di irregolarità tributarie: debiti TARI, IMU e canone unico patrimoniale, per un importo complessivo superiore ai 100.000 euro. Nella stessa comunicazione veniva avvertito che, se non avesse regolarizzato la sua posizione entro i termini previsti dal regolamento comunale “antievasione”, l’attività sarebbe stata sospesa fino a 90 giorni.

Il ricorrente ha quindi impugnato sia la comunicazione iniziale sia l’atto di sospensione, sostenendo che gran parte di quelle somme non fosse dovuta o, comunque, non fosse stata accertata con atti definitivi.

Nel merito, il TAR ha rigettato le censure che miravano a far dichiarare illegittime le misure del regolamento, come la sospensione dell’attività. Il Tribunale ha richiamato infatti un orientamento consolidato: queste misure non sono “sanzioni” in senso proprio, ma strumenti di coazione indiretta all’adempimento, che spingono il contribuente a pagare i tributi locali senza ricorrere a procedure punitive classiche. Sono quindi compatibili con la normativa statale e con l’art. 15-ter del decreto legge 34/2019. 

Il TAR ha invece accolto la doglianza che contestava la definizione di “irregolarità tributaria” contenuta nel regolamento. Quest’ultimo, infatti, considerava irregolare il contribuente anche quando i tributi non erano stati ancora definitivamente accertati – quindi anche senza avvisi di accertamento, cartelle o atti esecutivi. È qui che il TAR ha ravvisato la criticità: questo meccanismo è assimilabile al solve et repete, cioè all’obbligo di pagare prima di poter contestare, una logica che la giurisprudenza costituzionale ha più volte giudicato illegittima. Secondo il Tribunale, non si può sospendere un’attività commerciale sulla base di debiti che non sono stati prima formalizzati e resi certi

In conclusione, il TAR ha dichiarato il ricorso solo parzialmente improcedibile, ma lo ha accolto nella parte essenziale, annullando gli atti con cui il Comune aveva fondato la sospensione dell’attività.

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