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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

TAR Sicilia 694/2024. Legittima l’ordinanza di sospensione dell’ attività economica per mancato pagamento della TARI

Una nuova sentenza del TAR conferma il meccanismo che permette ai comuni di sospendere le attività economiche in caso di insolvenze dovute ai tributi locali non pagati.

Una nuova sentenza del TAR conferma il meccanismo che permette ai comuni di sospendere le attività economiche in caso di insolvenze dovute ai tributi locali non pagati. Nel caso di specie si tratta di ingenti somme dovute ai fini TARI da un’attività artigiana (arredamenti). Gli atti impugnati sono: 

a) l’Ordinanza sospensione attività con la quale è stata ordinata la sospensione dell’attività artigiana di lavorazione di metalli e affini, costruzione di arredamenti INOX della ricorrente, per il mancato pagamento di tributi locali e segnatamente della TARI per importi considerevoli;

b) il Regolamento per il miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate del Comune di ____ alla cui stregua l’ordinanza di sospensione predetta è stata adottata.

Il TAR conferma che l’art. 15 ter cit. non richiede un accertamento definitivo del debito tributario.
Dal canto suo, l’ordinanza di sospensione precisa la tipologia del tributo evaso (TARI), mentre la esplicitazione dell’importo del debito nel provvedimento impugnato non è richiesta dalla norma, a tal fine essendo sufficiente il rinvio alle verifiche precedentemente effettuate. L’art. 3 del Regolamento per il miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate approvato dal Comune  risulta conforme al paradigma normativo di cui all’art. 15 ter del D.L. 34/19 anche nella parte in cui attribuisce al Comune il potere di sospendere temporaneamente i provvedimenti autorizzatori nell’attesa dell’adozione del provvedimento definitivo di revoca, tenuto conto, da un lato, dell’ampiezza della locuzione legislativa avuto riguardo alla espressa subordinazione della “permanenza in esercizio … alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti” (che è tale da ricomprendere, come il più sta al meno, tanto la revoca delle licenze quanto la sospensione temporanea delle stesse) e, dall’altro, la generalità del potere di sospensione cautelativa dei provvedimenti a opera della stessa amministrazione emanante in forza dell’art. 21 quater, l. 241/1990.

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