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TAR Sicilia 313/2025. CUP. Non ammesso l’incremento di gettito

Ancora una conferma dalla giurisprudenza amministrativa nel ritenere inibito la possibilità di incrementare il gettito del CANONE UNICO rispetto ai precedenti prelievi.

Ancora una conferma dalla giurisprudenza amministrativa nel ritenere inibito la possibilità di incrementare il gettito del CANONE UNICO  rispetto ai precedenti prelievi.

Il ricorrente contesta che il Comune ha adottato il Regolamento impugnato e stabilito il CUP (e le relative tariffe) senza farsi carico, preventivamente, di determinare, attraverso un’adeguata istruttoria, la soglia del gettito conseguito nel 2020 dalle entrate sostituite dal canone unico. 

Il ricorso è stato accolto nei termini che seguono:

Il comma 817 dell’art. art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - nel prevedere che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” - statuisce espressamente che gli enti locali, nel disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che lo stesso sostituisce (c.d. invarianza del gettito in aumento), hanno la possibilità, per raggiungere tale obiettivo, di variare il gettito modificando le tariffe base stabilite dal legislatore nei commi 826 (“tariffa standard annua”) e 827 (“tariffa standard giornaliera”).

Si è dunque in presenza di un potere discrezionale all’amministrazione - di modulare il canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale - in applicazione del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell’art. 119 della Costituzione.

Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato come il gettito derivante dal CUP comprenda il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire e come esso non possa essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817). Il legislatore, infatti, ha chiaramente delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l’invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l’ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza tuttavia poter superare la soglia predefinita del gettito, pena l’incostituzionalità della norma, per violazione degli artt. 23 e 119 Cost., non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21.3.2022, n. 3248.; T.A.R. Veneto, Sez. III, 29.11.2021, n. 1428).

Il Collegio ritiene che il Comune abbia impiegato in maniera illegittima la discrezionalità conferitale dal comma 817 della legge n. 160/2019, in quanto ha determinato il CUP: 

a) senza in alcun modo determinare la soglia del gettito conseguito nel 2020; 

b) senza spiegare le modalità attraverso le quali ha ricalcolato il canone patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico permanenti dei beni immobili di proprietà comunale; 

c) senza effettuare alcuna previsione circa gli incassi che conseguirà con l’entrata in vigore del regolamento impugnato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/10/2018, n. 2485).

Tale modus operandi si pone in evidente contrasto il sopra citato art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019 e con l’interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma la quale “al fine di evitare possibili contrarietà con l’art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell'"invarianza di gettito" quale limite "bidirezionale" per le determinazioni comunali: l'Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione "in aumento" del canone da parte dei Comuni. Il legislatore, invece, ha chiaramente delimitato i poteri dei Comuni "infra limite di gettito", da un lato, attribuendo agli stessi poteri regolamentari, affinché possano dettare la necessaria disciplina secondaria idonea a modulare l'applicazione del canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale; dall'altro lato, individuando anche i criteri e parametri utilizzabili dagli Enti per procedere a tale modulazione applicativa” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 2485/2024 cit.).

Il Comune è tenuto a conformarsi alla decisione, esercitando nuovamente il potere amministrativo emendato dal vizio di illegittimità accertato e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale.

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