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TAR Sardegna s. 477/2025. Per le fiere si applica il CUP e non il canone mercatale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha pronunciato la sentenza 477/2025 sul ricorso proposto da una associazione di ambulanti sardi al fine di ottenere l’annullamento delle richieste di pagamento CUP e TARI richieste in occasione di una sagra annuale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha pronunciato la sentenza 477/2025 sul ricorso proposto da una associazione di ambulanti sardi al fine di ottenere l’annullamento delle richieste di pagamento CUP e TARI richieste in occasione di una sagra annuale.
Secondo il ricorrente, gli importi dovevano essere riveduti assumendo a riferimento le tariffe del canone mercatale. 

Il collegio giudicante è però di diverso avviso non ritenendo applicabile il canone del mercato alle fiere bensì il canone unico:

 “Tale tariffa, infatti, stabilita per l’occupazione delle aree e degli spazi specificamente destinati a mercati non è applicabile al caso di specie, in quanto la sagra in questione non è riconducibile ad un semplice “mercato”, ma si estrinseca in una manifestazione religiosa e civile caratterizzata da un afflusso di persone, e da problematiche organizzative e gestionali di certo non paragonabili a quelle di un mercato comunale o cittadino periodico. Ciò anche in relazione ai costi e agli oneri ricadenti sull’Amministrazione locale. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sussistono i presupposti per l’applicazione del c.d. “canone mercatale”, trattandosi di fattispecie non assimilabile ai fini della determinazione dell’entità del canone al cui pagamento è subordinata la concessione dell’occupazione di suolo pubblico.”

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