TAR Sardegna – Cagliari 73/2025. Le farmacie non esercitano esclusivamente un pubblico servizio. I mezzi pubblicitari sono soggetti al CUP
Il collegio osserva che la tesi secondo cui le farmacie eserciterebbero esclusivamente un pubblico servizio (con conseguente sottrazione al pagamento del canone unico) non possa essere condivisa. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già osservato che fin dall’approvazione dell’art. 9
Le ricorrenti, esercenti l’attività di farmacia nel territorio del Comune di Olbia, hanno impugnato il “Nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la Disciplina dell’Installazione dei Mezzi Pubblicitari – Norme Tecniche di Attuazione”, adottato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Olbia n. 127 del 29.11.2023, nelle parti in cui ha considerato mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari, le insegne frontali e le insegne a bandiera/croci verdi indicatrici delle farmacie, dato che si tratterebbe di insegne di esercizio funzionali all’individuazione dei servizi di pubblica utilità (che svolgono anche un servizio di guardia farmaceutica) e che anche il precedente Piano comunale generale degli impianti pubblicitari espressamente sottraeva all’applicazione del canone.
Le ricorrenti hanno contestato, essenzialmente, le norme del Piano generale degli impianti pubblicitari nella parte in cui includendo le insegne delle farmacie tra le c.d. “insegne pubblicitarie” e prevedendo fra le altre cose che “[…] sarà consentito installare una sola croce, delle dimensioni massime cm.120x120h., a bandiera su parete” (art. 9) hanno determinato l’applicabilità del canone unico patrimoniale nei loro confronti.
Il collegio osserva che la tesi secondo cui le farmacie eserciterebbero esclusivamente un pubblico servizio (con conseguente sottrazione al pagamento del canone unico) non possa essere condivisa. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già osservato che fin dall’approvazione dell’art. 9 della legge n. 475/1968 si può desumere il favor del legislatore per l'apertura al mercato del servizio farmaceutico. Tale norma, come è noto, ha inteso contemperare l'interesse pubblico alla gestione diretta del servizio farmaceutico con il principio della libertà del mercato, non compatibile con posizioni dominanti o esclusive della Pubblica Amministrazione a danno dei privati.
Se, per le ragioni esposte, può essere delineata una “offerta farmaceutica” su un mercato che il legislatore ha chiaramente voluto aprire alla libera concorrenza, allora ne consegue che l’insegna delle farmacie non ha soltanto la funzione indispensabile di permettere la loro individuazione sul territorio, ma anche quella di consentire alle medesime di distinguersi sul mercato di riferimento, veicolando il proprio nome, la propria offerta commerciale e il proprio messaggio pubblicitario.
Ciò vale anche per la c.d. “cassetta bifacciale” che, mediante l’indicazione dei turni e degli orari di lavoro, consente al consumatore di apprendere dove e quando un determinato acquisto potrà essere eseguito.
In questo quadro, il Collegio ritiene che non si possano muovere fondate censure all’agere del Comune di ____ con riferimento alla inclusione delle insegne delle farmacie (e delle cassette bifacciali) nell’ambito delle insegne di esercizio, con la loro conseguente sottoposizione al canone unico patrimoniale. Sul punto, non può deporre in senso contrario il rilievo per il quale le insegne e le cassette sarebbero obbligatorie per legge.
Invero, lo stesso legislatore statale ha disciplinato tale ipotesi stabilendo, nell’ambito della disciplina statale del canone unico patrimoniale, che tali mezzi siano esenti dalla sua applicazione, se la loro esposizione è obbligatoria per norma di legge o di regolamento, sempre che siano “di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti” (v. articolo 1, comma 833, lett. B della L. 27 dicembre 2019 n. 160).
Il Comune ha previsto la sottoposizione al canone delle insegne di esercizio delle farmacie, seppure obbligatorie per legge, qualora eccedano la più ampia misura massima di 120 cm x 120 cm. Allo stesso modo, la disciplina statale prevede l’applicabilità del canone anche alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, qualora le stesse eccedano la superficie complessiva di 5 metri quadrati (v. art. 1 comma 833, lett. L della medesima L. 27 dicembre 2019 n. 160), ed è al superamento di tale limite dimensionale che il Comune ha subordinato la richiesta di pagamento del canone.

