TAR salerno s.162/2025. Rilevanza dell’autorizzazione sui mezzi pubblicitari, anche se di piccole dimensioni
La sentenza in commento affronta l’impugnazione di provvedimenti di revoca dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari in area privata e la correlata diffida a rimuovere entro il termine di giorni 10 i predetti impianti pubblicitari e a ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito di revisione del parere della polizia locale su autorizzazione rilasciata.
La sentenza in commento affronta l’impugnazione di provvedimenti di revoca dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari in area privata e la correlata diffida a rimuovere entro il termine di giorni 10 i predetti impianti pubblicitari e a ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito di revisione del parere della polizia locale su autorizzazione rilasciata.
Il TAR ritiene il provvedimento di revoca legittimo sottolineando la rilevanza dei poteri/doveri di controllo della Polizia municipale.
Muovendo dalle specifiche finalità cui risponde l’art. 23 del Codice della Strada che, da un lato, vieta la collocazione lungo le strade o in vista di esse di insegne e di ogni impianto pubblicitario che possa distrarre l’attenzione di chi le percorre e, dall’altro, ne sottopone l’installazione ad un provvedimento autorizzatorio, emesso dall’ente gestore (nel caso di specie il Comune), può concordarsi sull’esegesi secondo cui l’intento perseguito dal legislatore sia quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o di disturbo dell’attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento dalla funzione della guida del veicolo (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4683/2009). Di conseguenza, non vi può essere dubbio alcuno che l’installazione di insegne pubblicitarie sia soggetta a procedimento autorizzatorio e che l’autorizzazione possa essere negata ove l’ente gestore della strada faccia un uso corretto della propria discrezionalità, specificamente motivando le ragioni ostative all’accoglimento della istanza di rilascio o di rinnovo del titolo, attraverso un ragionevole, quanto condivisibile, e quindi legittimo, bilanciamento dei contrapposti interessi, in modo tale che l’interesse privato all’esercizio dell’attività di impresa sia recessivo quando occorra tutelare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità da azioni di disturbo visivo agli utenti della strada.
Il provvedimento impugnato risulta sostenuto dall’esigenza di dar seguito a ben due pareri – di natura tecnica e vincolante.
Pertanto, la revoca risulta sorretta nella sua impalcatura motivazionale, sebbene per relationem, da ben tre ragioni giustificatrici testualmente enunciate e preannunciate nel preavviso di revoca notificato all’interessato e nel parere da ultimo citato:
a) gli impianti ricadono in un’area di intersezione strategica del centro e pertanto possono essere motivo di distrazione alla circolazione veicolare ai sensi dell’art. 23 c. 3 lett. b) del Codice della Strada e degli art. 49-51 del suo Regolamento di Esecuzione;
b) (gli impianti sono) contrari al decoro urbano in quanto trattasi di tabelloni apposti su una ringhiera che delimita un’area privata la cui funzione primaria non è la pubblicità e pertanto non rientra tra gli impianti previsti dall’art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità;
c) non è stato richiesto il nulla osta tecnico dell’ente Provincia di Salerno quale ente proprietario sia della strada SP 30 su cui gli impianti insistono e sia della strada SP 195 da cui gli impianti sono visibili.
Non rileva che gli impianti siano di modeste dimensioni, cartacei, non a messaggio variabile, o che insistano su un tratto stradale affollato da ulteriori cartelloni e pannelli, taluni perfino illuminati, dovendosi in ogni caso valutare in concreto se, in ragione della apposita collocazione e della morfologia e caratteristiche dell’ambiente circostante, sussista pericolosità, come nel caso che ci occupa (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6044/2012).
Sulla base dei due pareri resi dalla Polizia Municipale, titolare di poteri/doveri di controllo anche successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio ottenuto, è stato infatti possibile accertare la sussistenza di un potenziale disturbo visivo e distrazione alla circolazione veicolare, con conseguente pericolo per la sicurezza stradale.

