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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

TAR Roma s. 11828/2024. La giurisdizione in materia di imposta di soggiorno appartiene al giudice tributario

La decisione del Tar riguarda un ricorso presentato contro la richiesta di pagamento del Comune che paventava, avvertendo che in caso di mancato pagamento l’ufficio avrebbe potuto disporre la sospensione dell’attività ricettiva.

La decisione del Tar riguarda un ricorso presentato contro la richiesta di pagamento del Comune che paventava, avvertendo che in caso di mancato pagamento l’ufficio avrebbe potuto disporre la sospensione dell’attività ricettiva. Il giudice amministrativo ricorda che la giurisdizione sugli atti impositivi che riguardano la tassa di soggiorno comunale appartiene al giudice tributario.
Il Comune ha, infatti, il potere di accertare le violazioni degli obblighi di versamento dell’imposta di soggiorno e la giurisdizione tributaria di carattere generale, ai sensi dell’art. 2 D.L. 546/1992, si radica in base alla materia indipendentemente dalla natura dei vizi denunciati dal contribuente. 

È devoluta, infatti, alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si adducano fatti (modificativi, impeditivi o estintivi) inerenti la pretesa sostanziale – sia di forma che di esistenza – incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia nulla.

Sono invece attribuite al giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata, seppur posti in essere sul presupposto di un atto impositivo di natura tributaria, in genere attivabili con il rimedio delle opposizioni esecutive.

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