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Canone unico 2 min di lettura

TAR PIEMONTE 1918/2026. CUP sui viadotti autostradali al giudice tributario

Il TAR Piemonte stabilisce che le controversie sul presupposto impositivo del CUP sui viadotti autostradali spettano al giudice tributario, davanti al quale sarà possibile proseguire il giudizio.

Quando il contribuente contesta l'esistenza stessa del presupposto impositivo del CUP, come nel caso del viadotto autostradale, la controversia è tributaria e appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Il TAR dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica la possibilità di proseguire il giudizio davanti al giudice tributario.

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1918/2026, affronta il tema dell’applicazione del Canone unico patrimoniale ai viadotti autostradali, ma non entra nel merito della debenza del CUP. La controversia nasce dagli avvisi emessi per gli anni 2025 e 2026 nei confronti della società concessionaria dell’autostrada A21, in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante il territorio del Comune di Felizzano. La società sosteneva che il viadotto, appartenendo al demanio autostradale statale, non potesse configurare un’occupazione del suolo comunale soggetta al canone. 

Il TAR concentra la propria decisione su una questione preliminare, quella della natura giuridica del CUP e della conseguente individuazione del giudice competente. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12225/2026, il giudice amministrativo afferma che il CUP ha natura tributaria. A differenza del precedente COSAP, infatti, l'obbligo di pagamento non nasce dal rapporto concessorio con l'ente, ma direttamente dalla legge e dal verificarsi del presupposto dell'occupazione, che può essere anche abusiva. La concessione o l'autorizzazione assume quindi una rilevanza essenzialmente procedimentale e non costituisce la fonte dell'obbligazione. 

Secondo il TAR, la disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019 ha quindi superato la precedente contrapposizione tra TOSAP e COSAP, avvicinando il nuovo CUP soprattutto alla TOSAP: si tratta di una prestazione patrimoniale imposta, priva di un rapporto di corrispettività con una specifica prestazione resa dal Comune. 

Quando viene contestata, come nel caso esaminato, l'esistenza stessa del presupposto impositivo, la controversia riguarda un'obbligazione di natura tributaria e deve essere decisa dal giudice tributario, non dal giudice amministrativo. Il TAR dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

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