TARI. Napoli s. 6160/2023. Non spetta al TAR pronunciarsi sull’istituzione di una nuova tipologia tariffaria TARI.
Il Tar Napoli, con la sentenza 6160/2023, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da una società gli atti regolamentari e tariffari TARI nella parte in cui creano la categoria “collegi, case vacanze e convivenze” nella macro-tipologia delle non domestiche “case di cura e riposo”.
Il Tar Napoli, con la sentenza 6160/2023, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da una società gli atti regolamentari e tariffari TARI nella parte in cui creano la categoria “collegi, case vacanze e convivenze” nella macro-tipologia delle non domestiche “case di cura e riposo”.
Il TAR ritiene che, come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5472 del 2023, “quando si tratta di atti generali o di natura regolamentare, i quali non producono effetti lesivi della sfera giuridica dei potenziali destinatari essendo necessari – perché si produca la lesione – ulteriori atti applicativi o esecutivi dell’atto generale o regolamentare presupposto, non sorge l’onere di impugnazione immediata, dovendosi applicare il consolidato principio per il quale il soggetto leso è tenuto a impugnare cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale”.
Le questioni relative all’applicazione della nuova sottocategoria creata dall’ente attengono al diverso piano dell’attività di accertamento e liquidazione del tributo, sicché potranno eventualmente essere sollevate nel contenzioso avverso gli atti di accertamento e di riscossione, che esula dalla giustizia amministrativa
Va, quindi, accolta l’eccezione formulata dall’amministrazione comunale circa il difetto di interesse concreto ed attuale ad impugnare le delibere in questione, che si sono limitate ad approvare le tariffe TARI per le varie annualità di riferimento e non risultano, quindi, di immediata lesività per la ricorrente. L’effetto lesivo potrebbe prodursi solo al momento dell’adozione dell’avviso di pagamento, ossia dell’atto applicativo di quelle delibere (cfr. T.a.r. per la Campania, sez. I, n. 759 del 2023), fermo restando che – come anticipato – le questioni attinenti alla possibilità di classificare il comprensorio “U.S. Navy” all’interno della categoria C3 esulano dalla giurisdizione amministrativa.

