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TARI accertamento e riscossione 2 min di lettura

TAR Liguria s. 311/2024. Soggetta al canone unico patrimoniale l’area gravata da uso pubblico (art. 825 cc)

Il caso sottoposto al TAR riguarda un’area gravata da uso pubblico sulla quale il comune invoca l’applicazione del Regolamento di disciplina del Canone unico in forza dell’art. 825 cod. civ. relativo alla disciplina dei beni demaniali

Il caso sottoposto al TAR riguarda un’area gravata da uso pubblico sulla quale il comune invoca l’applicazione del Regolamento di disciplina del Canone unico in forza dell’art. 825 cod. civ. relativo alla disciplina dei beni demaniali.

Il TAR ha rilevato che l’intera area oggetto dell’istanza risultava gravata da un diritto di uso pubblico (c.d. servitù di uso pubblico) di cui è titolare il Comune, ossia da un diritto reale attribuito al Comune al fine di soddisfare un interesse generale della collettività (e non un’utilità di un fondo di proprietà pubblica; per tale ragione, è preferibile utilizzare la locuzione “diritto di uso pubblico”, in luogo di “servitù di uso pubblico”). 

Ne consegue che l’area in questione è equiparata al demanio pubblico in forza dell’art. 825 cod. civ. Detta disposizione, infatti, assoggetta alla disciplina del demanio pubblico (individuata dal precedente art. 823 cod. civ.) tanto “i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti” (ossia le servitù pubbliche in senso proprio, gravanti su un bene – di proprietà privata o di un soggetto pubblico diverso dal titolare del fondo dominante – in funzione dell’utilità di un bene demaniale), quanto i diritti (reali) costituiti (per usucapione, dicatio ad patriam o, come è avvenuto nel caso di specie, in forza di apposita convenzione) “per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi ”, ossia per il soddisfacimento di esigenze di interesse pubblico della collettività (e non per l’utilità di un altro fondo, di proprietà pubblica), in assenza di un rapporto funzionale tra beni (Cons. St., sez. II, 12 maggio 2020, n. 2999). 

L’assoggettamento di un bene di proprietà privata ad un diritto di uso pubblico comporta, pertanto, l’applicazione rispetto a detto bene della stessa disciplina applicabile ai beni demaniali.

Per quanto rileva nel caso di specie, ne consegue che l’atto con cui l’Amministrazione sottrae all’uso indifferenziato da parte della collettività il bene privato gravato dal diritto di uso pubblico, ponendolo a disposizione (per alcuni mesi dell’anno e soltanto in determinati orari) di uno o più soggetti determinati (lo stesso proprietario del bene, come è avvenuto nel caso di specie, o – laddove ciò sia previsto dal titolo o, in mancanza, con il consenso del proprietario –anche soggetti diversi dal proprietario), ha la stessa natura della concessione per l’occupazione del suolo pubblico (sebbene, a rigore, non si tratti di suolo di proprietà pubblica, ma di un’area di proprietà privata gravata da un diritto di uso pubblico).

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