Riscossione. TAR Genova s. 935/2023. Il supporto alla riscossione coattiva di sanzioni amministrative non può essere affidata ad un avvocato. Necessaria l’iscrizione all’albo dei servizi di supporto
L’attività di supporto alla riscossione è attività riservata, come desumibile dall’art. 1, co. 805 della legge n. 160/2019 che prevede, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997.
L’attività di supporto alla riscossione è attività riservata, come desumibile dall’art. 1, co. 805 della legge n. 160/2019 che prevede, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997.
Prime pronunce amministrative sul requisito di iscrizione all’albo della sezione separata delle attività di supporto alla riscossione delle entrate.
Nel caso affrontato dal giudice amministrativo, una società iscritta all’albo dei soggetti abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali di cui all’articolo 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, impugna la determinazione dirigenziale del Settore Corpo di Polizia Municipale relativa all’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei servizi legali di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze ingiunzione elevati dal Corpo di Polizia Locale. La determinazione impugnata ha ad oggetto “l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze ingiunzione elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Sanremo”.
Il Tar rileva che il servizio oggetto di affidamento si caratterizza per due elementi:
- da un lato, trattasi del supporto alla riscossione, e non del servizio di riscossione (di cui rimane titolare il Comune affidante);
- dall’altro, per quanto concerne la natura delle somme riscosse, il servizio comprende soltanto le sanzioni pecuniarie irrogate con verbale della polizia municipale o riscosse con ordinanza-ingiunzione.
Sebbene il Comune, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, abbia stabilito di mantenere la gestione diretta dell’attività di riscossione (non affidandola ad un concessionario) e di limitarsi ad affidare a terzi il servizio di supporto alla stessa, anche l’attività di supporto alla riscossione è attività riservata, come desumibile dall’art. 1, co. 805 della legge n. 160/2019 che prevede, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997.
Il riferimento (contenuto nel menzionato art. 1, co. 805) alle “entrate” quale oggetto dell’attività di riscossione cui è propedeutica l’attività di supporto di cui si discute è evidentemente riferito (come si desume dalle norme in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio degli enti locali e, in particolare, per quanto qui rileva, dall’allegato 13/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) a tutte le entrate di natura autoritativa degli enti locali, ossia non soltanto alle entrate correnti di natura tributaria (di cui al Titolo I dell’entrata), ma altresì alle entrate extratributarie che possono essere oggetto di attività di riscossione, quali (per quanto rileva in questa sede) le entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative (che confluiscono nel Titolo III dell’entrata).
In sintesi, dunque, né la natura di supporto (alla riscossione) dell’attività oggetto del servizio de quo, né l’oggetto (sanzioni amministrative pecuniarie) della riscossione cui l’attività in parola è propedeutica escludono che detta attività rientri nella riserva sopra descritta. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, limitatamente alle attività descritte dal capitolato che non rientrano in quelle riservate agli avvocati.


