TAR Emilia Romagna 50/2024. Legittimo l’abbattimento al 10% della superficie in caso di rifiuti da imballaggio terziario
La questione sollevata dinanzi al giudice amministrativo è relativa all'approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della Tari in adeguamento al decreto legislativo 116/2020, promosso da società della grande distribuzione con diversi punti vendita sul territorio, produttrici di rifiuti da imballaggio terziario.
La questione sollevata dinanzi al giudice amministrativo è relativa all'approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della Tari in adeguamento al decreto legislativo 116/2020, promosso da società della grande distribuzione con diversi punti vendita sul territorio, produttrici di rifiuti da imballaggio terziario.
Il nuovo Regolamento non solo limiterebbe il diritto alla riduzione della TARI ad un importo massimo di riduzione, in luogo della riduzione proporzionale prima prevista dall’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, ma impone anche, in ogni caso, la corresponsione di almeno il 50% della TARI senza che tale onere sia giustificato da effettive esigenze di tutela ambientale. Le società instanti ritengono illegittimo il calcolo effettuato nell’art. 6 del Regolamento comunale impugnato ove è prevista una percentuale di riduzione forfetaria delle superfici di vendita e dei magazzini pari al 10% della superficie soggetta a tassazione. Con riferimento a tale percentuale indicata nel Regolamento, le ricorrenti rilevano che il Comune non ha specificato i dati istruttori e il percorso logico seguito per determinare detta percentuale di riduzione della superficie tassabile. Ulteriore rilievo consiste nella ritenuta illegittimità dell’art. 10, c. 4 del Regolamento comunale, nella parte in cui estende la tassazione TARI a tutti i magazzini, escludendola, di fatto, unicamente per i magazzini collegati direttamente con l’attività produttiva, e includendovi, invece, anche la superficie dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati o di ogni area in cui vi sia presenza di persone fisiche.
Il Tar respinge le doglianze del ricorrente ritenendo correttamente esercitata l'autonomia regolamentare da parte del comune.
Nelle corsie di vendita di strutture commerciali, l’attività ivi esercitata genera – in massima parte – la produzione di imballaggi primari (involucri contenenti la merce esposta negli scaffali) e di imballaggi secondari (involucri contenenti più imballaggi primari), piuttosto che – come ha sostenuto il ricorrente - imballaggi terziari, vale a dire i dispositivi che sono utilizzati per la movimentazione della merce, che devono essere necessariamente destinati al riutilizzo e in nessun caso allo smaltimento.
Per quanto riguarda più specificamente gli “imballaggi terziari”, la nuova disciplina, pur assimilandoli ai rifiuti speciali, non li esclude tot court dall’imposizione TARI, prevedendo l’esclusione dal tributo solo riguardo alle superfici che, per struttura e destinazione, producono solo tale tipologia di rifiuti speciali, con dimostrazione di tale effettiva produzione che è posta a carico del contribuente che chiede la relativa esenzione o riduzione della TARI. Il Tribunale rileva, inoltre, che non sono condivisibili le argomentazioni con cui si denuncia l’illegittimità dell’art. 10, comma 3 bis del Regolamento comunale, per contrasto con la normativa euro-comunitaria, nella parte in cui sono assoggettate a tassazione TARI sia le superfici di vendita sia quelle utilizzate quali magazzini, anche se produttive di rifiuti speciali da imballaggi terziari che il contribuente deve avviare a recupero mediante ditte private specializzate, ancorché esse beneficino, secondo la vigente normativa regolamentare, di una riduzione forfetaria del 10% della superficie tassabile. Non risulta illegittima la norma regolamentare che – nell’oggettiva impossibilità di individuare, all’interno di un supermercato, un’area utilizzata esclusivamente per la produzione di imballaggi terziari, e tenuto conto di quanto detto riguardo alla netta differenziazione esistente tra imballaggi primari e secondari da una parte e imballaggi terziari dall’altra, prevede una riduzione della tassazione TARI del 10% riguardo alla superficie complessiva imponibile. Si deve infatti tenere conto che tale riduzione forfetaria è applicabile solo nel caso in cui il contribuente non dimostri, mediante apposita dichiarazione, sia l’esistenza di una superficie effettivamente utilizzata per produrre imballaggi terziari, sia che tale rifiuto speciale sia stato correttamente avviato a smaltimento.
Anche la limitazione alla riduzione per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani al 50% del tributo appare legittima, tenendo in considerazione che la fissazione del limite massimo di superficie esclusa da tassazione non è sproporzionata e tanto meno irragionevole. Una conclusione, quest’ultima, non condivisa da gran parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato, s. n. 585/2018, Corte di cassazione, ordinanza n. 14038 del 23 maggio 2019; ordinanza n. 5786/2023, Tar Toscana, s. n. 457/2023).

