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TAR catanzaro 434/2024. Legittima la sospensione dell’attivita’ economica per mancato versamento dei tributi

Una nuova pronuncia del Tar conferma l’idoneità dello strumento contenuto nell'articolo 15 ter del dl 34 del 2019 che può inibire sia l'avvio dell'attività economica, sia disporre la sospensione dell'attività in corso in caso di irregolarità negli adempimenti relativi ai tributi locali

Una nuova pronuncia del Tar conferma l’idoneità dello strumento contenuto nell'articolo 15 ter del dl 34 del 2019 che può inibire sia l'avvio dell'attività economica, sia disporre la sospensione dell'attività in corso in caso di irregolarità negli adempimenti relativi ai tributi locali.

Dal punto di vista normativo si osserva che L'art. 15 ter del d.l. n. 34/2019 che prevede che la possibilità di rilascio o rinnovo e permanenza in esercizio delle attività commerciali e produttive siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti non impone alcun limite minimo per poter ritenere integrata la condizione di irregolarità, che, dunque, può corrispondere anche al mancato pagamento di una sola annualità (come nel caso della previsione del regolamento disciplinante l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria), ovvero di due (come nel caso del regolamento disciplinante misure preventive peer sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)”.

Le disposizioni regolamentari contestate non risultano eccentriche o comunque  devianti rispetto alla norma di rango primario, cui invece si conformano. La normativa statale, infatti, faculta il Comune –per la ratio precedentemente evidenziata- a disporre, con regolamento, la possibilità di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, senz’altro soggiungere, né in termini di importo minimo né in termini di procedura.

In tale ottica, dunque, ciò che rileva è che, all’atto della presentazione della S.C.I.A. (ovvero, del successivo rinnovo) il richiedente sia in linea con gli obblighi di regolarità contributiva.

Per completezza, sono manifestamente prive di fondamento le doglianze in termini di sospetta costituzionalità del predetto art. 15 ter del d.l. n. 34/2019, in quanto, come già osservato in sede cautelare, la suddetta disposizione:

a) non viola l’art. 23 Cost. in quanto non pone alcuna nuova prestazione patrimoniale e in ogni caso, i presupposti e il funzionamento dello strumento sono individuati nei loro elementi essenziali dalla legge, mentre ai Comuni è demandato solo il compito di decidere se avvalersi dello strumento e di disciplinarne gli aspetti amministrativi;

b) non viola gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto al contribuente è sempre assicurato il diritto a rivolgersi al giudice tributario per ottenere l’annullamento, previa eventuale sospensione degli effetti, degli atti impositivi da cui deriva il credito tributario la cui esistenza osta al rilascio o alla permanenza di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo il diritto a rivolgersi al giudice amministrativo per far valere l’eventuale illegittimità, per ragioni diverse dall’esistenza del credito tributario, del provvedimento di diniego o di sospensione dell’efficacia di licenze, autorizzazioni o concessioni;

c) non viola e anzi rafforza il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., in quanto, al contrario, impedisce che i meccanismi del mercato siano alterati dalla presenza di operatori economici che si avvantaggino slealmente dell’omesso o ritardato pagamento dei tributi.

Sono state considerate infondate anche le censure attinenti all’omessa partecipazione del ricorrente. Alla parte ricorrente è stata assicurata la partecipazione al procedimento, mediante comunicazione, con la quale è stato assegnato congruo termine (30 giorni) per la presentazione di osservazioni. Nel provvedimento finale si dà atto della suddetta comunicazione di avvio del procedimento e del fatto che, allo stato, la ditta non avesse regolarizzato la propria posizione tributaria. Tale motivazione è più che sufficiente a fine di rendere conto delle ragioni per cui veniva esercitato il potere inibitorio. Non è concretamente necessaria una specifica motivazione circa le ragioni specifiche per le quali le deduzioni istruttorie e le manifestazioni di intento di parte ricorrente non sono state utili a cambiare il segno dell’azione amministrativa considerato che l’Amministrazione ha dato implicitamente conto delle ragioni per cui le dichiarazioni di intenti non sarebbero state sufficienti ad impedire l’esercizio del potere inibitorio.

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