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Canone unico 1 min di lettura

TAR catania s. 2715/2025. Tariffa del canone unico illegittima per sproporzione

Il ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale con cui sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) per l’anno 2024, nella parte in cui prevede un canone base di euro 150 al mq.

Il ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale con cui sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) per l’anno 2024, nella parte in cui prevede un canone base di euro 150 al mq.

Il ragionamento del giudice amministrativo è basato sul principio di proporzionalità dell’assetto tariffario considerate le fasce dimensionali del comune. Il canone riproposto dalla delibera oggetto di impugnazione deve ritenersi illegittimo alla luce delle previsioni di cui all’art. 1, co. 826, della l. n. 160/2019 che, per i Comuni tra i diecimila e i trentamila abitanti, fissa il canone base in euro 40 al mq, essendo sproporzionata la disposizione comunale di un canone assai superiore (più del triplo) anche alla luce del principio di invarianza del gettito, per come chiarito in materia dallo stesso C.g.a. in sede consultiva col parere n. 292/2023.

 L’importo della tariffa standard pari ad euro 150/ mq, oltre coefficienti moltiplicatori, indicata dal Comune, è manifestamente irragionevole, in relazione all’importo di euro 40,00/mq fissato, per i Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, dall’art. 1, comma 826, della legge n. 160/2019, il quale – pur non avendo carattere imperativo e inderogabile – fornisce all’interprete un parametro oggettivo di ragionevolezza per verificare le scelte operate di volta in volta dai Comuni, anche tenuto conto che il principio di invarianza di gettito, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della l.n. 160/2019, non può comunque consentire all’amministrazione comunale di determinare l’importo della tariffa standard (al quale poi devono essere aggiunte le maggiorazioni) in un valore (di base) pari a oltre il triplo di quello previsto dalla legge, anche alla luce di quanto affermato da questo C.g.a.r.s,, in sede consultiva, con il parere n. 95 del 2024 in relazione all’esatta interpretazione del suddetto principio di invarianza di gettito.

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