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TAR catania n 808/2024. Imposta di soggiorno. Legittimo l’incremento tariffario in caso di dissesto

I comuni in dissesto finanziario devono aumentare anche le tariffe dell’imposta di soggiorno nel rispetto della gradualità imposta dalla norma e senza necessità di consultazione con le categorie.

I comuni in dissesto finanziario devono aumentare anche le tariffe dell’imposta di soggiorno nel rispetto della gradualità imposta dalla norma e senza necessità di consultazione con le categorie.

La sentenza coinvolge in un comune in dissesto finanziario che ha provveduto a rimodulare l'imposta di soggiorno partendo dalla tariffa massima di 5 € e intervenendo con la revisione di alcune agevolazioni e abbattimenti tariffari, al fine di incrementare il gettito.

Il TAR, decidendo sul ricorso presentato da diverse strutture ricettive, per quanto riguarda il rapporto tra imposta di soggiorno e debiti di bilancio dell’Ente locale dissestato, evidenzia come i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, così come aumentati, ancorché vincolati e, dunque, non direttamente utilizzabili per risanare i debiti del Comune, confluiscono comunque nel bilancio comunale, favorendone il riequilibrio.
Neppure vengono accolte le censure di mancata graduazione dell’aumento disposto dal Comune in materia di imposta di soggiorno, atteso che, come risulta dalla delibera impugnata, il prefato aumento è stato disposto attribuendo il massimo previsto dalla legge (5 euro per notte) agli alberghi a cinque stelle, per poi ridurre gradatamente la misura del tributo in funzione delle diverse strutture ricettive.

In tal senso, va evidenziato come l’art. 251, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che “resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio”. Tale disposizione, dunque, non consente di derogare all’obbligo di determinazione delle aliquote e delle tariffe di base “nella misura massima consentita”, ma riconosce all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitate una graduazione (“maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni”), già prevista dalla disciplina relativa alle singole imposte e tasse (cfr. Corte dei Conti Toscana, Sez. contr., deliberazione 31 marzo 2015, n. 28 nella quale si evidenzia come la graduazione debba partire dall’applicazione del tributo nella misura massima).

Per quanto attiene, poi, al lamentato mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria, la giurisprudenza ha evidenziato come il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 sia riferito al solo procedimento di approvazione del Regolamento e non anche, come sostenuto dalle ricorrenti, a quello di determinazione delle tariffe (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 17 marzo 2020, n. 333).

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