Vai al contenuto

Canone unico 2 min di lettura

Occupazione di suolo. TAR catania 2758/2023. Illegittimo il contributo allo scavo forfettario

Il TAR dichiara illegittima la pretesa del comune nella parte in cui prevede un contributo allo scavo da corrispondere per l'assegnazione del suolo pubblico e valevole quale “indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria”.

Il TAR dichiara illegittima la pretesa del comune approvata con regolamento comunale per le autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali nella parte in cui prevede un contributo allo scavo da corrispondere per l'assegnazione del suolo pubblico e valevole quale “indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria”.

La giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 9 aprile 2018, n. 404; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 novembre 2017, n. 1398; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4089; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 9 maggio 2007, n. 4849; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 28 dicembre 2021, n.3641; TAR Palermo, sez. III, 2 agosto 2018, n. 1750; TAR l’Aquila 8 giugno 2023, n. 320) ha già avuto modo di chiarire come la previsione in un regolamento comunale di una sorta di “indennità a titolo di civico ristoro” (nel caso di specie indicata dall’art. 25 del regolamento comunale come generico contributo allo scavo equiparabile alla detta indennità) integri una nuova prestazione patrimoniale coattiva a carico di privati non prevista dalla legge e, pertanto, in contrasto con l’art. 23 della Costituzione.

Chiarisce il TAR che le somme dovute sono solo quelle corrispondenti alle spese effettivamente comprovate, necessarie per il ripristino dei luoghi, laddove non correttamente realizzato dal concessionario. Infatti, la giurisprudenza amministrativa evidenzia come tale copertura legislativa non possa essere ravvisata nell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 non solo perché trattasi di una norma regolatrice del solo settore delle telecomunicazioni, ma anche in considerazione del fatto che essa prevede proprio, come presupposto impositivo, la necessità di reintegrare la pubblica amministrazione per le spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche interessate da interventi di manutenzione e installazione, stabilendo, peraltro che “nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto”.

Nel caso di specie, tali oneri sono stati richiesti a priori, in misura forfettaria, senza alcun effettivo e reale collegamento con gli oneri di ripristino o con l’effettiva perdita di valore della sede stradale o, ancora, con l’effettivo disagio portato all’utenza.

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.