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TAR Campania s. 355 del 14/01/2025. Valori minimi AI fini IMU. Non hanno carattere cogente e devono essere motivati

L’interessante sentenza in commento, proveniente dal giudice amministrativo, fa il punto su due questioni importanti:

  • i valori non assumono carattere cogente, non sono vincolanti in sede applicativa né per la Amministrazione né per i contribuenti; sono superabili anche dalla stessa Amministrazione che li ha fissati, ove non siano corrispondenti all'effettivo valore economico del bene; secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione, VI, 20/2/2019, n. 4969 "i Comuni, in tema di ICI (e ora di IMU), hanno il potere di accertare i valori delle aree edificabili in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera del consiglio comunale o della giunta, se questi valori risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l'ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza"; La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione è concorde nell'attribuire a tali determinazioni un valore esegetico e probatorio parificabile a quello dei c.d. "studi di settore" o "redditometro", quali fonti di mere presunzioni semplici, contrastabili con elementi probatori idonei a dimostrarne l'incongruità (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sez. V, 13 marzo 2015, n. 5068; Cass. Civ., sez. V, 30 giugno 2010, n. 15555; Cass. civ. Sez. V, 14 ottobre 2009, n. 21764).

Le delibere che fissano tali valori non esplicano, dunque, alcuna efficacia vincolante nei confronti del contribuente, il quale può sempre contestare all'ente, con apposita istanza, i predetti valori e ottenere, in via di autotutela, una rideterminazione del quantum richiesto a titolo di ICI o di IMU, previa dimostrazione che le aree in suo possesso hanno un valore venale inferiore a quello presuntivamente stabilito dal Comune.

Il collegio affronta anche l’importanza della fissazione in via generale e preventiva di tali valori di riferimento: 

  • orientano l'auto-accertamento da parte dei contribuenti, esplicando in tal senso effetti compiuti (peraltro anche sull'andamento del mercato immobiliare in considerazione della relazione tra prezzi e tassazione);
  • condizionano contribuenti e la stessa Amministrazione, assumendo valenza di parametro di riferimento cui necessariamente e giocoforza confrontarsi, e cui commisurare la ragionevolezza di un diverso opinamento, con l'allocazione del relativo onere argomentativo e probatorio in capo al soggetto -sia esso contribuente, ovvero la stessa Amministrazione- che da quei valori "presuntivi" intenda discostarsi;
  • incide direttamente nella sfera giuridica dei contribuenti che -incolpevolmente confidando nella congruità dei valori, siccome foggiati in via preventiva dal Comune- aderiscano agli importi predeterminati, corrispondendo il relativo ammontare dell'imposta dovuta confidando nella definitività dell'autoliquidazione;
  • trattandosi di una deliberazione di stima (implicante quindi giudizi di natura prudenziale), è necessaria l'allegazione comprovata di un diverso valore di riferimento da parte di coloro che abbiano interesse a contestarne il contenuto e tale prova va data non già con mere presunzioni, ma con piena dimostrazione di un diverso valore venale, l'adeguatezza della quale dipende (anche) dal grado di approfondimento dell'istruttoria che l'Ente ha condotto ai fini dell'adozione della delibera.

Sulla competenza: le delibere che ne occupano non rientrano expressis verbis nel novero di quelle "tipicamente", ex lege, demandate alla competenza del consiglio comunale, trattandosi di atti che:

- non afferiscono alla "istituzione" ovvero "all'ordinamento" di tributi;

- attengono, di contro, alla mera individuazione di valori presuntivi, di riferimento, suscettibile di orientare la successiva azione applicativa del tributo

Sulla motivazione delle delibere: interessante la parte relativa alla motivazione delle delibere che parte da un fondamento importante ovvero il rispetti della condizione posta dalle norme art. 1, commi 745 e 746, L. n. 160 del 2029 secondo cui il valore di riferimento ai fini IMU "è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".

Nella delibera impugnata non si rileva la presenza di tale compendio istruttorio. A fronte di tale espressa censura, si riespande l’onere probatorio gravante in capo alla Amministrazione, funzionale:

  • ad assicurare un adeguato sostegno probatorio alle allegazioni contenute nei provvedimenti, e nella presupposta relazione istruttoria;
  • a dimostrare l'espletamento di una compiuta istruttoria, condotta al lume dei principi sopra enumerati
  • a ragionevolmente giustificare la determinazione dei valori di riferimento secundum legem, in ossequio ai canoni dettati dalla normazione primaria e, del resto, riconosciuti come imprescindibili dalla stessa resistente Amministrazione.
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