TAR Campania 2817/2025. Confermato il limite di gettito del canone unico patrimoniale
Ancora una conferma della giurisprudenza amministrativa sui limi imposti ai comuni nella variazione delle tariffe del canone unico.
Ancora una conferma della giurisprudenza amministrativa sui limi imposti ai comuni nella variazione delle tariffe del canone unico.
La legge statale impone come criterio quello della invarianza del gettito, che rappresenta la condizione minima in sede di approvazione delle tariffe. La norma regolamentare, nel rispetto di tale principio, consente al Comune di variare, anche in senso favorevole ai contribuenti, i coefficienti di riduzione della tariffa standard del 2021.
L’organo giudicante richiama la propria precedente decisione 7131/2024 nella quale si evidenziava che Gli enti interessati, al fine di rispettare il dettato normativo, dovevano impostare la nuova entrata partendo da una base certa, formata dalla sommatoria dei precedenti gettiti ottenuti dalla gestione dei prelievi adottati fino al 2020, sia per le occupazioni di suolo pubblico, che per le esposizioni pubblicitarie e non superarlo; ciò risulta posto in essere dal Comune di Napoli con l’adozione delle Tariffe del Canone Unico 2021. Il rispetto del principio dell’invarianza di gettito va inteso come limite inferiore al di sotto del quale non è possibile attestarsi: lo stesso articolo 44 del vigente Regolamento comunale stabilisce che, nella determinazione delle tariffe, la Giunta Comunale deve tenere conto di una serie di criteri, “finalizzati ad assicurare un gettito almeno pari a quello derivante dall’applicazione del preesistente regime tributario”. Sotto tale profilo, dunque, appare legittima la impugnata delibera che risulta avere rispettato la complessiva invarianza del gettito tra l’anno 2018 e 2023, sulla base delle legittime tariffe in vigore (cfr. schede di bilancio agli atti).”

