TAR Campania 171/2025. TARI. Gli agriturismi non sono equiparabili agli alberghi
Il ricorrente, quale titolare di azienda agricola, ha provveduto ad impugnare la delibera n. 33/2021 del 30 giugno 2021, con la quale il Comune ha approvato il Regolamento per l’applicazione della TARI ex lege n. 147/2013.
Il ricorrente, quale titolare di azienda agricola, ha provveduto ad impugnare la delibera n. 33/2021 del 30 giugno 2021, con la quale il Comune ha approvato il Regolamento per l’applicazione della TARI ex lege n. 147/2013 e, ciò, nei limiti in cui gli atti impugnati sanciscono un’equiparazione tra le attività di agriturismo ed attività alberghiera.
Si sostiene che il Comune avrebbe violato l’art.1, commi 639 e 651 della L n. 147/2013, avendo operato un’equiparazione inesistente nella disciplina vigente e sancendo un’equivalenza di condizioni soggettive a fronte di norme che invece differenziano le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale che delle finalità dell’attività svolte.
A parere del Comune la categoria degli agriturismi sarebbe assimilabile all’attività para-alberghiera, circostanza quest’ultima che consentirebbe di ritenere legittima la delibera comunale sopra citata nella parte in cui ha disposto l’assimilazione, sotto il profilo della elencazione di categorie di attività commerciali recanti un’omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, degli agriturismi rispetto agli esercizi alberghieri.
IL TAR evidenzia come l’ordinamento ha espressamente distinto le attività alberghiere e quelle proprio di un agriturismo, risultando illegittima una qualunque forma di assimilazione tra le due fattispecie che, in quanto tale, sarebbe suscettibile di implicare una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva quando, all’opposto, l’ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia dal punto di vista dell’ordinamento del turismo (in questo senso si veda Consiglio di Stato V sez. 1162/19 del 19/2/19).
La stessa pronuncia ha poi precisato, con specifico riferimento alle aziende agrituristiche ed al rapporto con le attività di tipo alberghiero che “la differenziazione di condizione amministrativa e fiscale rispecchia una differenziazione economica e funzionale, un’attività alberghiera non essendo di suo finalizzata al precipuo recupero di un patrimonio abitativo rurale, condizione essenziale per svolgere quest’altra attività e che in sé comporta oneri aggiuntivi e particolari. Un tale elemento, che l’ordinamento consolida in dette differenziazioni, si riflette nella commisurazione della capacità contributiva. La menzionata previsione di chiusura di rinvio al settore agricolo conferma dunque anche dal punto di vista tributario l’estraneità all’attività alberghiera, cioè commerciale”.
Il ricorrente ha, peraltro, dimostrato come l’attività svolta sia proprio quella tipica di un agriturismo, non avendo i presupposti per poter essere assimilata ad un’attività alberghiera.
È allora possibile chiarire che l’attività di ricettività e di somministrazione in base alle norme sopra citate che definiscono l’attività agrituristica, va inserita in un ambito agricolo e, ciò, tutte le volte che (come nel caso di specie) l’attività di agriturismo sia un’attività “sussidiaria e complementare” all’attività agricola pura e semplice, da cui proviene il maggior reddito attraverso la vendita dei beni agricoli prodotti in azienda.

